A tal proposito. Nell’ordinamento italiano il diritto allo studio è un diritto soggettivo che trova il suo fondamento nei comma 3 e 4 dell’art. 34 della Costituzione nei quali si afferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi nonché il dovere della Repubblica a rendere effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze da attribuire mediante concorso. Il diritto allo studio si differenzia dal diritto all’istruzione che è il diritto, sancito dai primi due commi dell’art. 34 per i quali “La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.” Il diritto allo studio riguarda dunque il percorso scolastico successivo all’obbligo e quello universitario, canali di formazione non obbligatori che il cittadino ha libertà di intraprendere e di concludere e che lo Stato deve garantire attraverso l’erogazione di borse di studio a coloro che si dimostrano capaci e meritevoli ma privi di mezzi economici.
A tal proposito a livello nazionale, come riportato in un articolo de Il Sole 24 Ore, i laureati fruitori sono soddisfatti di tutti i servizi erogati dall’ente per il diritto allo studio, in particolare per il servizio di prestito libri (90%), la qualità degli alloggi (81%) e i servizi di ristorazione (71%). Buona anche la soddisfazione per le borse di studio, sia in termini di adeguatezza dell’importo (67%) che in tempi di erogazione (60%). Sono invece meno soddisfatti dei servizi relativi ai buoni per l’acquisto di mezzi informatici e di libri (rispettivamente 48% e 50%).