Lo ha stabilito la Finanziaria 2010 ed ora lo ribadisce l’Inps, con la circolare n. 17 del 3 febbraio 2010, che chiarisce il nuovo quadro normativo in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio.
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Studenti universitari under 25: lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno
L’articolo 2, commi 148 e 149 della legge Finanziaria apporta le seguenti modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed, in particolare, prevede che la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università».
Le nuove disposizioni riprendono quanto già previsto per gli studenti con meno di 25 anni iscritti regolarmente ad un ciclo di studi presso istituti scolastici di ogni ordine e grado, i quali possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza, compatibilmente con gli impegni scolastici.
L’Istituto pensionistico, a tale proposito, conferma le indicazioni contenute nella Circolare n. 104 del 1 dicembre 2008, per l’individuazione dei “periodi di vacanza”, che sono i seguenti:
– “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
– “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
– “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
Per quanto riguarda, invece, gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e con meno di venticinque anni di età le nuove disposizioni prevedono che questi possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell’anno.
Gli studenti, ricordiamo, possano essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, con il sistema dei buoni lavoro (voucher).
Per tutte le tipologie di prestatori resta fermo il limite massimo delle erogazioni fissato in un compenso non superiore a 5.000 euro netti nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente (limite lordo di 6.660 euro).