Categorie: Generico

Studenti universitari under 25: lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno

Lo ha stabilito la Finanziaria 2010 ed ora lo ribadisce l’Inps, con la circolare n. 17 del 3 febbraio 2010, che chiarisce il nuovo quadro normativo in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio.

L’articolo 2, commi 148 e 149 della legge Finanziaria apporta le seguenti modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed, in particolare, prevede che la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università».
Le nuove disposizioni riprendono quanto già previsto per gli studenti con meno di 25 anni iscritti regolarmente ad un ciclo di studi presso istituti scolastici di ogni ordine e grado, i quali possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza, compatibilmente con gli impegni scolastici.
L’Istituto pensionistico, a tale proposito, conferma le indicazioni contenute nella Circolare n. 104 del 1 dicembre 2008, per l’individuazione dei “periodi di vacanza”, che sono i seguenti:
– “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
– “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
– “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
Per quanto riguarda, invece, gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e con meno di venticinque anni di età le nuove disposizioni prevedono che questi possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell’anno.
Gli studenti, ricordiamo, possano essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, con il sistema dei buoni lavoro (voucher).
Per tutte le tipologie di prestatori resta fermo il limite massimo delle erogazioni fissato in un compenso non superiore a 5.000 euro netti nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente (limite lordo di 6.660 euro).
Lara La Gatta

Articoli recenti

Ma (a che) serve l’IA nella scuola?

Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “Educazione in Evoluzione” tenuta da Matteo Borri dal titolo: “Ma (a che) serve…

20/11/2024

Studenti-teppisti fotografano la terga dell’auto dei loro prof: l’obiettivo è accanirsi sulla carrozzeria? Parla la preside del liceo Salvemini di Bari

Vendicarsi con i docenti, considerati troppo severi, fotografando la targa della loro auto per poi…

20/11/2024

Da manager docente precario, immesso in ruolo a 63 anni dopo un decennio di supplenze: un caso non raro

Da qualche anno, soprattutto dopo la pandemia da Covid, assistiamo ad una crescita di casi…

20/11/2024

Autonomia differenziata: la bocciatura della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale ha bocciato ben sette punti nevralgici della legge sull’autonomia differenziata tra cui…

19/11/2024

Bravate e reati: c’è una bella differenza

Frequentemente si confondono due termini: bravata e reato. In realtà si tratta di due situazioni ben…

19/11/2024

Violenza sulle donne, Valditara: è legata al narcisismo dei maschi ma è anche una conseguenza dell’immigrazione illegale

Continuano le prese di posizione sulle parole pronunciate dal ministro Valditara in occasione della inaugurazione…

19/11/2024