Categorie: Generico

Studenti universitari under 25: lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno

Lo ha stabilito la Finanziaria 2010 ed ora lo ribadisce l’Inps, con la circolare n. 17 del 3 febbraio 2010, che chiarisce il nuovo quadro normativo in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio.

L’articolo 2, commi 148 e 149 della legge Finanziaria apporta le seguenti modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed, in particolare, prevede che la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università».
Le nuove disposizioni riprendono quanto già previsto per gli studenti con meno di 25 anni iscritti regolarmente ad un ciclo di studi presso istituti scolastici di ogni ordine e grado, i quali possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza, compatibilmente con gli impegni scolastici.
L’Istituto pensionistico, a tale proposito, conferma le indicazioni contenute nella Circolare n. 104 del 1 dicembre 2008, per l’individuazione dei “periodi di vacanza”, che sono i seguenti:
– “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
– “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
– “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
Per quanto riguarda, invece, gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e con meno di venticinque anni di età le nuove disposizioni prevedono che questi possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell’anno.
Gli studenti, ricordiamo, possano essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, con il sistema dei buoni lavoro (voucher).
Per tutte le tipologie di prestatori resta fermo il limite massimo delle erogazioni fissato in un compenso non superiore a 5.000 euro netti nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente (limite lordo di 6.660 euro).
Lara La Gatta

Articoli recenti

Strafalcioni maturità, Edoardo Prati: “Ennesimo tentativo di ridicolizzarci. Sulla gaffe di Sangiuliano nessun servizio al tg”

Come ogni anno, anche dopo l'inizio della maturità 2024 il portale Skuola.net ha raccolto i…

05/07/2024

Maturità, studente non udente si diploma: “La mia docente ha imparato la lingua dei segni solo per me. La ringrazierò sempre”

Un'altra bella storia di resilienza e coraggio legata alla maturità: ad essere riusciti a diplomarsi…

05/07/2024

Concorso straordinario docenti di religione, faq su titoli conseguiti prima del 31 ottobre 2012: domande entro l’8 luglio

Il prossimo 8 luglio scadono i termini per presentare domanda per i concorsi straordinari per…

05/07/2024

Insegnanti malpagati che perdono autorevolezza contestati dai genitori, per il sociologo Ferrarotti il fallimento della scuola inizia qui

“In una società che privilegia il momento tecnico piuttosto che letterario, in cui il valore…

05/07/2024

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, come fare domanda? Prenota la consulenza personalizzata con l’esperto

Compilare correttamente la domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie è cruciale per garantire una gestione…

05/07/2024

Incidente teleferica, la donna morta sul colpo dopo essere stata trascinata era una docente: il cordoglio

Una tragedia immane: una donna di 41 anni è morta dopo essere rimasta agganciata ad…

05/07/2024