Categorie: Politica scolastica

Su formazione dei docenti e piattaforma Sofia esiste una grande disinformazione

Negli ultimi Collegi dei docenti dell’anno scolastico 2016/2017 si è parlato di formazione obbligatoria e piattaforma Sofia. Molta la confusione e la disinformazione.

In qualche scuola sembrerebbe, stiamo accertando la veridicità della fonte, che addirittura si è arrivati a negare le ferie ai docenti se non sono stati inseriti nella piattaforma sofia i corsi di formazione svolti durante quest’anno scolastico per almeno 50 ore di aggiornamento effettivamente svolto.

Alcuni dirigenti scolastici hanno sottolineato, anche con l’ausilio di slide, che la formazione è obbligatoria, continua e permanente, infatti hanno citato le fonti legislative che obbligano i docenti a svolgere attività di formazione con carattere di continuità. Secondo questa linea interpretativa, basata su valutazioni burocratiche e non concordate con i sindacati, i docenti sarebbero chiamati a svolgere obbligatoriamente la formazione, soprattutto quella relativa al piano triennale dell’offerta formativa, caricando i corsi online “a pagamento” che andrebbero a scaricarsi dal catalogo interno alla piattaforma Sofia.

Nel catalogo della piattaforma Sofia si trovano corsi a pagamento proposti da Andis, Eurosofia, Confao, Associazione Crescere, CifiScuola, ecc…, sarebbero questi i corsi da potere acquistare e inserire nel proprio portfolio delle iniziative formative.

In buona sostanza sembrerebbe un commercio di corsi e corsetti da acquistare per arricchire il proprio bagaglio formativo, tutto questo andrebbe fatto con carattere di obbligatorietà ai sensi del comma 124 della legge 107 del 13 luglio 2015.

Inoltre i dirigenti scolastici “impongono” ai propri docenti la frequenza della formazione organizzata dalle scuole referenti dell’ambito territoriale, senza precisare che al momento non esiste carattere di obbligatorietà.

Bisogna sapere che la formazione è un tema di contrattazione e viene regolata, applicando le norme legislative vigenti, dal contratto collettivo nazionale di categoria. Inoltre con il nuovo testo unico del pubblico impiego, il contratto ha la possibilità di regolare ciò che la legge non regola, come ad esempio le modalità di partecipazione alla formazione e il tempo da dedicare alla formazione per ogni anno scolastico.

Infatti i dirigenti scolastici si dimenticano di dire che lo stesso comma 124 della legge 107/2015, parla senza ambiguità interpretative di “formazione in servizio dei docenti di ruolo”, specificando poi il fatto che tale formazione è obbligatoria, permanente e strutturale. Il termina formazione in servizio, significa che tale formazione deve essere svolta all’interno delle ore di servizio previste nel contratto collettivo nazionale e non al di fuori come viene preteso da alcuni Dirigenti scolastici.

Per cui sembra chiaro che in attesa di quello che sarà deciso nel nuovo contratto scuola che dovrebbe essere rinnovato tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018, la formazione continuerà ad essere regolata dall’attuale contratto. Per cui la formazione dovrà passare per l’approvazione di un voto di Collegio. Inoltre se si trattasse di formazione in servizio, ai sensi del comma 124 della legge 107/2015, dovrebbe essere inserita comunque nelle 40 ore del piano delle attività annuali riguardanti le attività Collegiali. In tutti gli altri casi si tratterebbe di attività di formazione “fuori dall’orario di servizio” e in tal caso l’obbligatorietà potrebbe essere illegittima.

Lucio Ficara

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