Legge 107/15 – Art. 1 – comma 78.
“Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ..”
Rispetto delle competenze degli organi collegiali.
Legge 107/2015 – Art. 3 – comma 4.
“Il piano e’ elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano e’ approvato dal consiglio d’istituto”.
Il Consiglio di Circolo di Istituto è declassato, espropriato delle responsabilità strategiche.
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Dirigenza pubblica – Art. 37
dispone di “rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza”.
DPR 275/1999 – Art. 3 – comma 3
“Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto”.
T.U. 297/1994 – Art. 10
Comma 1) “Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali”
Comma 3) lettera d) delibera i “criteri generali per la programmazione educativa”.
Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica
La definizione di “Autonomia scolastica” è scolpita nell’art. 1 comma 2) del DPR 275/1999:
“L’autonomia delle istituzioni scolastiche e’ garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana ..”
formulazione confermata e rinforzata dall’art. 2 comma 1) lettera a) della legge 53/2003:
“è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea”.
La legge 107/2015, in antitesi con tale definizione, calpestando i fondamenti dello Stato di diritto, cestina la norma definendo “l’autonomia delle istituzioni scolastiche” in base “all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”: disposizione che aveva delegato il potere legislativo al governo in carica nel 97, facoltà estinta dalla promulgazione del corrispondente decreto.