Legge 107/15 – Art. 1 – comma 78.
“Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ..”
Rispetto delle competenze degli organi collegiali.
Legge 107/2015 – Art. 3 – comma 4.
“Il piano e’ elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano e’ approvato dal consiglio d’istituto”.
Il Consiglio di Circolo di Istituto è declassato, espropriato delle responsabilità strategiche.
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Dirigenza pubblica – Art. 37
dispone di “rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza”.
DPR 275/1999 – Art. 3 – comma 3
“Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto”.
T.U. 297/1994 – Art. 10
Comma 1) “Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali”
Comma 3) lettera d) delibera i “criteri generali per la programmazione educativa”.
Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica
La definizione di “Autonomia scolastica” è scolpita nell’art. 1 comma 2) del DPR 275/1999:
“L’autonomia delle istituzioni scolastiche e’ garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana ..”
formulazione confermata e rinforzata dall’art. 2 comma 1) lettera a) della legge 53/2003:
“è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea”.
La legge 107/2015, in antitesi con tale definizione, calpestando i fondamenti dello Stato di diritto, cestina la norma definendo “l’autonomia delle istituzioni scolastiche” in base “all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”: disposizione che aveva delegato il potere legislativo al governo in carica nel 97, facoltà estinta dalla promulgazione del corrispondente decreto.
Il caso della querela del ministro Valditara allo scrittore Nicola Lagioia sta alimentando nuove polemiche…
I giovani sono sempre più “schiavi” dei social media. Tanto che, sulla scia di quanto…
Dall'11 dicembre 2024 e fino alle ore 23:59 di lunedì 30 dicembre 2024 sarà possibile…
Pare che proprio alle ore 10,21 esatte di oggi, 21 dicembre, sia entrato, bene accolto, il…
In questi giorni è diventata virale sui social la lettera di un docente, pubblicata sul…
Una vicenda alquanto contorta è avvenuta a Catania quasi un mese fa, resa nota soltanto…