Situazione complessa quella che si è creata dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato in fatto di orari degli istituti tecnici e di quelli professionali.
La vicenda è nota, ma forse vale la pena approfondire gli aspetti tecnici in modo da capire meglio le possibili conseguenze.
A suo tempo lo Snals aveva impugnato i provvedimenti ministeriali (circolare n. 37 del 13 aprile e relativo decreto interministeriale allegato) in materia di orari degli istituti tecnici (con particolare riguardo alle classi II, III e IV) e degli istituti professionali (II e III classi) sostenendo che la riduzione prevista dal Miur non era legittima proprio perché veniva applicata anche a classi che avevano iniziato secondo un diverso modello.
Al tempo stesso, come spesso accade in questi casi, lo Snals aveva chiesto al Tar del Lazio di sospendere in via cautelativa l’esecuzione della circolare ministeriale in questione.
E, come altrettanto spesso accade, in attesa di esaminare il ricorso nel merito, il Tar del Lazio ha accolto la richiesta di sospensiva motivando la decisione con la mancata acquisizione da parte del Ministero del previsto parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dovuto per legge ma, è bene ricordarlo, non vincolante per l’Amministrazione.
Si arriva così al mese di agosto, quando il CNPI viene invitato dal Ministero ad esprimere il proprio parere; il CNPI formula un parere nettamente contrario e chiede al Ministero di rivedere le proprie decisioni.
Per tutta risposta il Miur ricorre in appello contro la decisione del Tar Lazio e chiede al Consiglio di Stato di pronunciarsi in merito.
In pratica il Miur chiede al Consiglio di annullare la sospensione cautelare.
Il Consiglio riesamina l’intera vicenda e afferma che la richiesta del Miur non è sostenuta dal “fumus boni iuris”, ovvero che non è fondata: infatti, essendo stato acquisito nel frattempo il parere del Cnpi, il Ministero avrebbe ben potuto rivedere il decreto, cosa invece non è stata fatta.
E così il CdS conclude affermando che la decisione del Tar va eseguita.
Tuttavia, è bene precisarlo ancora, il Tar non ha annullato la CM 37 ma si è limitato a sospenderne l’efficacia.
A questo punto non resta altro da fare che attendere il giudizio del Tar del Lazio che arriverà, nella migliore delle ipotesi, fra alcuni mesi (il Ministero potrà però ancora appellarsi al Consiglio di Stato e quindi la conclusione dell’intera vicenda potrebbe arrivare fra un anno).
Nel frattempo, i due Ministeri firmatari del decreto (Istruzione e Tesoro) potrebbero molto semplicemente riscrivere il decreto aggiungendo le motivazioni per cui non ritengono di accogliere il parere del Cnpi e la vicenda si potrebbe chiudere una volta per tutte. Secondo la giurisprudenza, infatti, quando l’Amministrazione assume un provvedimento in contrasto con un parere obbligatorio ma non vincolante di un altro organo è tenuta solamente a fornirne adeguata motivazione.
Quindi le “speranze” che in questi giorni si stanno alimentando in molte scuole che sperano di vedersi restituire posti in organico, sono per l’appunto solamente speranze, seppure legittime e comprensibili.
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