Categorie: Mobilità

Sui punteggi di anzianità del servizio per la mobilità

Incominciamo con il dire che una volta inoltrata la domanda di mobilità con i relativi allegati, contenenti le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso le istanze on line, i responsabili degli Uffici territoriali competenti, potranno procedere, qualora lo ritengano opportuno, ad un controllo d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate.
Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.
Tutto ciò significa che chi, malauguratamente, incappa in un controllo delle proprie dichiarazioni personali, in cui si rileva un falso, rischia una doppia sanzione, una di natura procedurale e l’altra di natura penale ai sensi dell’art. 26 della legge n. 15/1968 e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. In sostanza, le sanzioni sono di due nature: procedimentali e penali. L’art. 75 del D.P.R. 445, si riferisce alla prima fattispecie e disciplina la decadenza dai benefici ottenuti dall’emanazione di un provvedimento favorevole in base ad una dichiarazione falsa. L’art. 76 del D.P.R. 445 si riferisce alla tipologia di sanzione penale, che nei casi peggiori potrebbe arrivare anche all’interdizione dalla professione.
Per questo motivo è importante leggere bene il contratto di mobilità, le tabelle di valutazione dei titoli e le importantissime note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio. Scriviamo qualche curiosità sulle dichiarazioni dell’anzianità di servizio: per esempio , bisognerebbe sapere che l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, dovrebbe valere sol 3 punti e non 6, come qualche distratto fa risultare nell’allegato D (dichiarazione personale dell’anzianità di servizio), ignorando la norma.
Bisognerebbe sapere anche che gli anni di servizio pre-ruolo, svolto in scuole statali, prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, valgono solo 3 punti, ma questi non dovrebbero essere valutati, se non sono rispettate le condizioni temporali appena dette. Un’altra importante osservazione da fare è quella del docente che abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia, il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l’anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.
Queste sono solo alcune piccole curiosità di come si dovrebbe dichiarare l’anzianità di servizio, nelle fasi della mobilità o della composizione delle graduatorie d’Istituto per l’individuazione dei soprannumerari. Ci risulta che troppo spesso, con eccessiva leggerezza e convinti di non subire alcuna sanzione penale, i docenti dichiarano, in fase di compilazione delle dichiarazioni personali di anzianità di servizio, punteggi di servizio non spettanti e non previsti dal CCNI di mobilità. Servirebbero controlli più seri e soprattutto una grande dose di etica professionale quando si compilano certe dichiarazioni personali.

Lucio Ficara

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