Sul nuovo anno scolastico l’impronta del Tar del Lazio
In un modo o nell’altro le tre sentenze del Tar del Lazio, emanate il 24 luglio, avranno delle ripercussioni sul nuovo anno scolastico: i giudici regionali hanno infatti messo la parole fine su alcune questioni controverse che ora Miur e singoli istituti dovranno tramutare sul piano pratico. Diciamo subito che uno dei tre ricorsi (attraverso la sentenza n. 7531) è stato totalmente respinto: si tratta dell’impugnazione della Flc-Cgil contro le nuove modalità di iscrizioni inserite nella circolare ministeriale 16/2009, che secondo il sindacato era andato oltre le indicazioni normative di massima contenute nella Legge 169/2008. Esaminate le carte, il Tar Lazio ha però detto che non vi sarebbero dubbi: “i provvedimenti analizzati vanno trovati scevri dalle censure dedotte ed il ricorso va integralmente respinto“. La formazione delle classi rimane quindi così come è stata attuata sino ad oggi: nulla cambia.
Attraverso l’ordinanza collegiale n. 1005/09, il Tar ha detto no anche per quanto riguarda le riduzioni delle cattedre, il ritorno al maestro unico, laddove scelto delle famiglie, e quant’altro stabilito dal Miur in tema di ridimensionamento numerico del personale. Su questa seconda impugnazione, riguardante specificatamente la circolare n. 38/2009, ha però riscontrato un vizio di forma: quello relativo al fatto che il decreto sugli organici era ancora stato presentato nei tempi dovuti, ma solo attraverso uno schema (poco più che una ‘bozza’). Un limite comunque apparentemente del tutto sanabile, visto che basterà produrre la versione definitiva entro i prossimi due mesi
La Flc-Cgil non ritiene però che la richiesta del Tar, il vizio di forma, sia solo una formalità da espletare: “La richiesta di chiarimenti al Miur, alla base del rinvio a ottobre, – scrive il sindacato – è testimonianza, a nostro avviso, della consistenza delle nostre argomentazioni e dell’” imbarazzo“, da parte del giudice amministrativo, a contraddire le decisioni assunte dal Miur in una materia così decisiva per il sistema pubblico dell’istruzione. Dalle richieste di chiarimento – continua la Flc-Cgil – emerge, comunque, il dubbio, da parte del giudice, che il Miur abbia agito legalmente, come se la normativa fosse vigente mentre, invece, ne attendiamo ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”. In ogni caso, quello del Tar ha il sapore di un vero lasciapassare (che si somma ad altri, l’ultimo e forse anche il più importante quello della Corte Costituzionale) ai tagli definiti ormai un anno fa di questi tempi.
Sicuramente meno opinabile è invece l’esito del terzo ricorso. Quello con il cui sempre lo stesso Tar laziale, con la sentenza 7528/2009, ha definitivamente confermato il parere già espresso nel maggio scorso e dichiarato così illegittima una parte della Circolare ministeriale n. 16/2009 sulla adozione dei libri di testo applicativa delle disposizioni contenute nella Legge 169/2008. Per il Tribunale regionale sarebbe infatti illegittima la decisione di impedire “che un docente trasferito o sopraggiunto per cessazione di altro docente possa scegliere il libro di testo, dovendo piuttosto adeguarsi per i successivi cinque anni alle scelte effettuate dal predecessore o che altre gravi esigenze, opportunamente motivate, possano dar luogo al cambio del libro di testo durante il quinquennio“. La decisione del Tar, pur rispettando le motivazioni che hanno spinto il Miur a porre un freno al balzello dei cambi dei libi di testo, ha voluto così mantenere attiva l’autonomia dei docenti nello sviluppare i programmi didattici sulla base di situazioni contingenti.
A settembre agli insegnanti freschi di nomina, anche se arrivati da un solo giorno, basterà leggere il libro scelto dal collega a maggio: decidere se di suo gradimento. E, in caso contrario, spiegarne i motivi e fare richiesta al dirigente di un nuovo teso. “Qui non è questione di irrazionalità – ha scritto il Tar laziale nella sentenza – ma di rispetto della norma di rango superiore (legge 169/2008- n.d.r) che con le disposizioni diramate dal Ministero, nel caso specifico, non vi è stata, in quanto laddove le norme sovraordinate stabiliscono la possibilità di derogare alla cadenza quinquennale di scelta, seppure motivatamente e per provate esigenze, invece la circolare non lo prevede“. Una deroga che mantiene sicuramente in vita l’autonomia decisione del docente. Ma che rischia di mettere in crisi quella economica delle famiglie, già alle corde per la nota crisi economica.