Nulla di nuovo, che non sia stato già definito dalla legislazione prima della riforma, è stato disposto riguardo la flessibilità dell’autonomia didattica, in particolare sull’orario scolastico.
Infatti nel comma 3 art.1 della legge 107/2015 si ribadisce, in tema di flessibilità dell’autonomia, quanto già disposto dal DPR 275/99.
In particolare nel su citato comma 3 è prevista l’ opportunità, da parte delle scuole, di potere adottare una programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo della classe.
Bisogna sapere che quando si toccano quadri orari, monti orari curricolari di singole discipline, programmazioni plurisettimanali particolarmente flessibili, o qualora si dovesse decidere di lavorare a classi aperte con particolari articolazioni di gruppi classe, tutto ciò non può essere deciso unilateralmente dal dirigente scolastico.
In buona sostanza è bene sapere che, anche con la nuova riforma scolastica e con l’attuazione della legge 107/2015, sulla flessibilità dell’orario scolastico non decide il dirigente scolastico. Per cui se un DS si dovesse arrogare il diritto, secondo la legge 107/2015, di scavalcare il parere del Collegio dei docenti e la delibera del Consiglio d’Istituto, per quanto riguarda la materia della flessibilità dell’orario scolastico, sta commettendo un atto illegittimo. È bene sottolineare che il Consiglio di Istituto detta le regole per la compilazione dell’orario e la relativa scansione settimanale, compresa l’eventuale settimana corta. Dopo di che il collegio dei docenti dà un parere tecnico sulla relativa attuazione. Infine, il dirigente scolastico vi dà attuazione con un provvedimento, che deve essere uniformato ai criteri dettati dal consiglio di istituto, avuto riguardo alle valutazioni fornite dal collegio.
Eppure esistono dirigenti scolastici, distratti o che hanno interpretato male la legge 107/2015, che ritengono una loro discrezionalità il decidere su questioni come la flessibilità dell’orario scolastico.
È utile sapere che non è affatto così, infatti il comma 78 della legge 107/2015 spiega che il dirigente scolastico deve rispettare le competenze degli organi collegiali e in alcun modo può disattendere il loro ruolo istituzionale e democratico.
Quindi la legge 107/2015 non autorizza i dirigenti scolastici a prendere decisioni che sono di pertinenza collegiale.