Le cautele di Palermo e Giuliani sulla valutazione sono condivisibili.
I due interventi di ieri di Palermo e di Giuliani hanno i due pregi,entrambi apprezzabili, della chiarezza e della cautela.
La chiarezza deriva dall’aver anticipato ed ora reso evidente che c’è una novità normativa che contribuisce a risolvere le incertezze altrettanto evidenti fino al giorno prima.
Lo riconosce lo stesso Palermo quando scrive: “La norma dovrebbe porre fine ai dubbi (e anche alle polemiche) degli ultimi giorni: è del tutto legittimo collegare la valutazione degli studenti alle attività svolte con la didattica a distanza senza correre il rischio di incorrere in procedure o atti illegittimi”.
Senza polemica: è evidente che fino a ieri (o per essere pedanti fino alla pubblicazione in G.U. della legge di conversione ed alla successiva entrata in vigore) allora non c’erano “polemiche” nel far osservare un vuoto normativo colmato solo con l’emendamento dell’art. 87 comma 3 ter citato da Palermo.
Perché delle due l’una: o il vuoto c’era o l’emendamento sarebbe superfluo e quindi ininfluente.
Tertium non datur.
Anzi è legittimo immaginare che l’emendamento sia nato proprio grazie alle osservazioni critiche di chi rilevava il vuoto normativo precedente come per il caso delle riunioni degli oo.cc. in videoconferenza
Siccome,nel mio piccolo, c’ero anch’io fra questi, non posso non osservare che, sempre in maniera consequenziale, il “Vergognatevi” del gruppo di 10 preside a sostegno del capo dipartimento Bruschi era, alla luce dell’hic et nunc, incongruo ed offensivo.
Sempre senza polemiche, osservo che la prima firmataria di quell’appello ora è cooptata in una delle task force, comitato, gruppo di supporto al Ministro Azzolina.
Ed anche questo è un fatto e non una polemica.
Perché tutto nasceva da una nota ministeriale, la n. 388 del 17 marzo 2020 che parlava di “ sostenibilità operativa, giuridica e amministrativa” della didattica a distanza.
Come si potesse conciliare questa piena sostenibilità con il dato incontrovertibile che sono serviti due successivi decreti-legge, peraltro con emendamenti in fase di conversione, per assicurare l’esistenza delle necessarie norme primarie relative a Dad e valutazione è un mistero che potrebbe svelarci solo l’estensore della nota medesima.
La cautela di Palermo che scrive “Ripulita dai riferimenti normativi la disposizione sembra dire, in sostanza, che la valutazione collegata alle attività di didattica a distanza ha lo stesso valore legale delle sue forme più “tradizionali” è pienamente condivisibile perché non può condurre a scorciatoie impedite, ahimè, da quei fastidiosi (sono reduce da riunioni di docenti che esprimono questi stati d’animo) intoppi che sono i principi giuridici.
Primo fra tutti l’esigenza della interpretazione letterale della norma ed anche, in seguito, il principio generale della irretroattività delle leggi.
Mi aspetto di essere bacchettato perché stiamo parlando di un decreto legge, immediatamente operativo, convertito.
Con il piccolo accidente, però, di un testo emendato in fase di conversione.
La mia scienza giuridica è limitata e quindi osservo il dato ma lascio agli esperti la risposta.
A parte questo, però, c’è un aspetto che credo di conoscere abbastanza per affrontarlo e risolverlo.
E’ il famoso registro, ancorché elettronico, croce e delizia recente anche dei lettori de La Tecnica che è, ad oggi e a normativa vigente, l’unico “scrigno” possibile per la valutazione a prova di TAR.
Qual è il problema?
Quello che ha affrontato Giuliani con altrettanta apprezzabile cautela espressa già nel titolo: possiamo ragionare sul come ma è sicuro che la valutazione andrà espressa.
Ma come?
Non certamente riportando , dopo l’entrata in vigore del decreto legge convertito, quello che non era presente sui registri fino a ieri ma era inserito negli appunti, scartafacci, schede,diari, quadernetti,calepini,agendine dei docenti.
Quello proprio no!
Perché il ricopiare “ora per allora” si chiama, inequivocabilmente, falso ideologico.
Su questo immagino saranno d’accordo anche gli avvocati oltre che i colleghi sia pur allergici agli “impicci burocratici”.
Quindi tutto si gioca, in ultima analisi, nel periodo che ci separa dagli scrutini di giugno.
Passando alle soluzioni riportate da Giuliani e cioè ai suggerimenti relativi ad una valutazione eminentemente formativa , è necessario chiedersi, però, se la equiparazione tra valutazione in presenza e valutazione a distanza basti a risolvere le questioni di fondo.
Ad esempio la valutazione degli assenti per forza come verrà effettuata?
La mia soluzione è, persistendo un’assenza non volontaria dalla DAD, l’unica possibile e cioè il “non classificato”.
Ancora, le insufficienze del primo quadrimestre non risolte per mancanza di collegamento ai prodigi tecnologici come si risolvono?
Ed infine: se valutiamo, ad esempio, la “puntualità” ai collegamenti delle videolezioni come parametro valutativo, il ritardo (effettivo o millantato) giustificato da fatti tecnici o comunque indipendenti dalla volontà dello studente è a prova di contestazioni?
Piccolo aneddoto personale collegato alla considerazione precedente: ieri pomeriggio, durante una videoconferenza con colleghi di numerose scuole, tema valutazione e registri, tenuta utilizzando un programma che non cito ma che è ultrasponsorizzato dalle catene di comando, il mitico **** è crashato tre volte solo per me ed alla fine ho dovuto gettare la spugna persino io tecnologico sin dai tempi del DOS.
Qualcuno ha commentato dicendo che era la vendetta della tecnologia e che era soprattutto la punizione per le tesi, queste espresse anche qui, che sostenevo.
Noi speriamo che i ragazzi se la cavino.
Buon 25 aprile Festa della Liberazione
Franco Labella
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