Il Super green pass è approdato in Gazzetta Ufficiale. Confermato l’obbligo vaccinale per il personale scolastico.
Dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione dal Covid è da adempiersi sia in relazione alla prima dose, per tutti coloro che ad oggi avevano rifiutato di somministrarsi al vaccino; sia in relazione alla somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
Un obbligo che spetta a tutto il comparto scuola, quindi al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Il decreto chiarisce anche alcuni aspetti relativi alle tempistiche. Il docente o Ata, per adempiere all’obbligo vaccinale, dovrà produrre, entro cinque giorni dalla sollecitazione del suo dirigente scolastico, la documentazione comprovante:
Il punto è che in questo ultimo caso, qualora ci si prenoti per il vaccino e la prenotazione sia fissata a 20 giorni dalla sollecitazione del dirigente scolastico, come deve comportarsi il lavoratore in quelle due o tre settimane che lo separano dalla prima dose (o dal richiamo)? Dovrà continuare a produrre il tampone ogni 3 giorni come da normativa del green pass ordinario o la prenotazione del vaccino lo dispensa da questo adempimento?
Il decreto non lo specifica, ma è plausibile pensare che, così come a un genitore o a un visitatore della scuola si richiede il tampone qualora non possieda il vaccino, anche nel cado del docente sarà così fino all’effettuazione della vaccinazione.
Ora, dato che l’obbligo vaccinale decorre dal 15 dicembre e per la prenotazione si può impiegare fino a 20 giorni, in considerazione delle festività natalizie, è probabile che in ogni caso le prime vaccinazioni dei più refrattari al vaccino avvengano con il nuovo anno.
A vaccinazione avvenuta, i neo vaccinati – chiarisce il decreto – dovranno produrre la relativa certificazione entro tre giorni dalla somministrazione.
Quanto alle sanzioni per chi non dovesse adempiere all’obbligo o per chi, in qualità di datore di lavoro, non dovesse effettuare regolarmente i controlli, ecco cosa ci spiega l’esperto, l’avvocato Dino Caudullo.
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