La definizione normativa di barriere architettoniche è contenuta nell’articolo 1, comma 2, del D.P.R. 503/1996, che definisce le “barriere architettoniche” come:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Nelle scuole un’indagine del MIUR ha analizzato la presenza di accorgimenti specifici per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici.
I risultati dicono che il 71 % del totale degli edifici ha adottato soluzioni in tal senso. Dall’indagine sono emersi anche questi dati percentuali sugli edifici che hanno adottato determinati accorgimenti:
- Accesso con rampe: 78%
- Porta di larghezza minima di 0,90 m: 74%
- Servizio igienico per disabili: 70%
- Percorsi interni: 54%
- Scale a norma: 51%
- Percorsi esterni: 46%
- Ascensore per trasporto disabili: 33%
- Servo scala e/o piattaforma elevatrice: 15%
- Altro: 3%