Tra le novità contenute nel CCNL 2019/21, una delle più importanti concerne il diritto anche al personale a tempo determinato alla fruizione di tre giorni di permesso retribuito (prima non lo era) per motivi personali e/o familiari.
Ma come si concilia la fruizione dei giorni con le regole del precedente contratto e le nuove disposizioni? In proposito, l’ARAN ha risposto con orientamento applicativo CIR121.
La domanda, in particolare, è questa: “Il personale a tempo determinato che ha già fruito dei permessi per motivi personali e/o familiari non retribuiti prima dell’entrata in vigore del nuovo contratto Istruzione e ricerca può fruire dei permessi per motivi personali e/o familiari retribuiti di cui all’art. dell’art. 35, comma 12, del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024? Se si, il diritto è riconosciuto per intero o le tre giornate si riproporzionano in considerazione del fatto che il CCNL è entrato in vigore il 19 gennaio 2024?“.
L’ARAN ha chiarito che l’art. 35, comma 12 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 espressamente prevede il diritto del personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), compresi gli insegnanti di religione, a fruire di tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari) del medesimo CCNL.
Tale diritto si fonda su un nuovo istituto contrattuale, diverso da quello preesistente che disponeva la fruizione non retribuita dei giorni di permesso per motivi personali per il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato.
Pertanto, dall’entrata in vigore del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, al solo personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato sino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico, compreso l’insegnante di religione, sono riconosciuti i 3 giorni di permesso retribuito indipendentemente dal fatto che lo stesso abbia o meno fruito dei precedenti permessi non retribuiti, i quali continuano ad essere riconosciuti al restante personale a tempo determinato.
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