In redazione arrivano diverse richieste di chiarimento in merito alle ferie riguardanti il personale docente a tempo determinato. Di seguito proviamo a spiegare come funzionano.
Prima di tutto va chiarito che tutti i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, hanno diritto a 30gg di ferie annuali nel caso di un’anzianità di servizio inferiore a 5 anni, e 32 gg invece nel caso di un’anzianità superiore ai 5 anni.
Come sappiamo, il nuovo contratto scuola non ha cambiato nulla rispetto al precedente, per cui resta valido l’articolo 19/2 del CCNL 29.11.2007 come riferimento normativo che si ha per i docenti con contratto a tempo determinato, dove è indicato espressamente che le ferie del personale docente a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, quindi 2,666 giorni per ogni 30 giorni di servizio.
Qualora la durata del rapporto di lavoro sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.
La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria, pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di lavoro, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, è bene citare il decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, all’art. 5, comma 8, che prevede “la non monetizzazione delle ferie all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, rilevando che tale norma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ciò significa che il calcolo va a svantaggio del supplente perchè non viene tenuto conto delle reali vacanze di diritto ma si calcolano i giorni che sarebbero dovuti essere usufruiti e tali giorni vanno tolti dal monte ferie spettanti al fine di monetizzare quanto resta.
Inoltre, viene sottratto dal monte ferie spettante i giorni di sospensione delle lezioni durante i quali il docente avrebbe potuto godere dei giorni di vacanze e il rimanente verrà liquidato economicamente.
Non vano sottratti pertanto il 25 e il 26 dicembre, l’1 o il 6 gennaio, i giorni dedicati alle attività programmate o giorni particolari (collegi docenti, chiusura per neve o disinfestazione) né le domeniche.
In definitiva, i docenti di ruolo o precari su supplenze possono usufruire delle ferie nei seguenti periodi:
– dall’1/9 al primo giorno di lezione, in base al calendario regionale;
– Vacanze di Natale e Pasqua;
– La sospensione delle lezioni in caso di seggi elettorali e concorsi;
– Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno).
– Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (tali docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).
Vale la pena ricordare che l’art. 13, comma 14, del CCNL del 29.11.2007 sancisce che “il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico”, ovvero tutte le assenze retribuite dal CCNL, quali ad esempio i congedi per maternità (congedo obbligatorio) e congedi parentali retribuiti al 100% o i 3 gg. legge 104/92, permessi per lutti, matrimonio, personali e via dicendo, non incidono sul numero di giorni di ferie che spettano al docente.
Discorso diverso, invece, per l’aspettativa per motivi familiari o di altra tipologia privi di retribuzione, dove il rapporto di lavoro è considerato sospeso, in cui invece il numero di ferie verrebbe ridotto in corrispondenza di queste sospensioni momentanee.
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