Il docente supplente che ha firmato il contratto fino al termine delle lezioni, (indipendentemente dalla tipologia contrattuale: se ci arriva con delle proroghe/conferme o direttamente), ha sempre diritto ad un contratto per gli scrutini e gli eventuali esami.
La Flc Cgil ha formulato una breve scheda riepilogativa sui contratti dei supplenti che riassumiamo di seguito.
Supplenze che rientrano nell’art. 37 del CCNL/2007
La norma: “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”
Supplenze che non rientrano nell’art. 37 del DEL CCNL/2007
La norma: “al supplente che arriva al termine delle lezioni ma non rientra nell’art. 37 (titolare con un’assenza inferiore a 150 giorni o 90 se classi terminali) dovrà essere predisposto uno specifico contratto per i giorni strettamente necessari per gli scrutini ed esami. In questo caso non dovrà quindi essere predisposta una proroga contrattuale. Il contratto dovrà essere predisposto per tutte le ore del contratto precedente. Per gli esami il contratto deve comprende l’intero periodo che val primo all’ultimo giorno di attività della Commissione”.
Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, nel caso in cui sia necessario ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o comunque pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione.
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