Precari

Supplenti con contratto fino al termine delle lezioni, quando spetta la proroga per scrutini ed esami?

Il docente supplente che ha firmato il contratto fino al termine delle lezioni, (indipendentemente dalla tipologia contrattuale: se ci arriva con delle proroghe/conferme o direttamente), ha sempre diritto ad un contratto per gli scrutini e gli eventuali esami.

Come funziona la proroga o il nuovo contratto?

La Flc Cgil ha formulato una breve scheda riepilogativa sui contratti dei supplenti che riassumiamo di seguito.

Supplenze che rientrano nell’art. 37 del CCNL/2007

La norma: “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

Supplenze che non rientrano nell’art. 37 del DEL CCNL/2007

La norma: “al supplente che arriva al termine delle lezioni ma non rientra nell’art. 37 (titolare con un’assenza inferiore a 150 giorni o 90 se classi terminali) dovrà essere predisposto uno specifico contratto per i giorni strettamente necessari per gli scrutini ed esami. In questo caso non dovrà quindi essere predisposta una proroga contrattuale. Il contratto dovrà essere predisposto per tutte le ore del contratto precedente. Per gli esami il contratto deve comprende l’intero periodo che val primo all’ultimo giorno di attività della Commissione”.

Scrutini suppletivi (luglio-agosto)

Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, nel caso in cui sia necessario ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o comunque pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione.

Redazione

Articoli recenti

Lezioni sull’uso del manganello, per Manzi (Pd) la violenza non è mai educativa. Murelli (Lega): critiche fantasiose, noi con le forze dell’ordine

Non si arresta la polemica sulle “lezioni di manganello”, su cui Avs presenterà un’interrogazione parlamentare,…

02/11/2024

La festa dei morti non c’è più, La Russa: nulla contro Halloween, ma rimpiango i regali che “lasciavano” i defunti quand’ero alle elementari

"Spero davvero che, senza nulla togliere ad Halloween, questa tradizione della festa dei morti dedicata…

02/11/2024

Saluto romano, gli studenti non si rendono conto del significato perchè ignorano la storia: per la ds De Luca quanto accaduto “è un segnale”

"Urge fare entrare lo studio della storia contemporanea nelle scuole affinché i fatti accaduti nel…

02/11/2024

Cesare Pavese: Indire e Gabinetto Vieusseux propongono un progetto per farlo conoscere ai più giovani

La scuola allo schermo: si intitola così un interessante progetto dell’Indire per promuovere nelle scuole…

02/11/2024

Giappone: sempre più studenti si assentono dalle lezioni

Nelle scuole elementari e medie del Giappone sempre più ragazzi disertano le lezioni, per il…

02/11/2024

Sciopero scuola 31 ottobre, tra legge di bilancio, precari, idonei 2020 e diritti dei lavoratori: le voci dei protagonisti

La Flc Cgil è scesa in piazza, giovedì 31 ottobre, per uno sciopero generale che…

02/11/2024