Aveva fatto discutere la “dimenticanza” del Ministero che in un avviso SIDI aveva informato dell’eliminazione della clausola risolutiva del contratto di lavoro per il solo personale docente assunto dal cd. Organico Covid o d’emergenza, non menzionando di fatto il personale ATA.
Eppure la legge di conversione n. 126 del DL 104 di agosto 2020 (all’articolo 32 comma 6-quater) aveva stabilito che tutto il personale scolastico, ATA incluso, assunto con contratti a tempo determinato nell’anno scolastico 2020/2021 quale “organico COVID”, in caso di sospensione delle attività didattiche, avrebbe potuto assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile, senza vedere risolto il proprio rapporto di lavoro.
Ora, finalmente, il Ministero è intervenuto per sanare la situazione. Infatti, nella nota 1990 del 5 novembre 2020, inviata come nota operativa in applicazione del Dpcm 3 novembre, è chiaramente scritto che “i contratti già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (si tratta dei cosiddetti “posti Covid-19”) non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA“.
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