Categorie: Precari

Supplenti: finita la scuola, è tempo di richiedere l’indennità di disoccupazione

Dall’anno scorso l’indennità di disoccupazione si chiama NASpI, acronimo che significa Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.

Allo scadere dei contratti a tempo determinato, il personale supplente della scuola può richiedere questa prestazione economica, se sussistono i requisiti che vedremo più avanti.

La NASpI infatti spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi, tra gli altri, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni (quindi anche i supplenti della Scuola). Sono invece esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni.

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

 

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Requisiti

L’indennità compete in presenza dei seguenti requisiti:

  1. siano in stato di disoccupazione involontario. Sono disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l’Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro;
  2. possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
  3. possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Con riferimento al primo punto, l’indennità non spetta se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni o risoluzione consensuale. Ci sono però delle eccezioni, come:

  1. dimissioni: il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità – da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio; e anche nel caso di dimissioni per giusta causa, cioè quando le dimissioni non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma sono indotte da comportamenti altrui, idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro. Alcuni esempi: mancato pagamento della retribuzione, aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
  2. risoluzione consensuale: non impedisce il riconoscimento della prestazione:
  • se intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
  • nell’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (sessanta giorni dalla comunicazione in forma scritta del licenziamento);
  • qualora intervenga a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

 

Presentazione della domanda

La domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso il sito INPS, il Contact Center integrato INPS – INAIL o gli Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:

  • dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
  • dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

 

Decorrenza

In merito alla decorrenza, la NASpI spetta:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l’ottavo giorno successivo al licenziamento.

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Lara La Gatta

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