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Supplenti in maternità, sì alla retribuzione

L’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) ha chiarito che, anche se si tratta di una sequenza contrattuale, essa va intesa come intepretazione autentica e, dunque, avente efficacia fin dall’atto della sottoscrizione del contratto.

Sì alla maternità pagata
Più precisamente, l’Aran ha detto che le parti hanno sottoscritto la sequenza per sostituire l’articolo 142 del contratto, in modo tale da correggerre l’errata stesura della parte che riguardava la retribuzione delle supplenti in maternità.
L’articolo 142, infatti, richiamava erroneamente una norma contrattuale ormai superata, che poneva vincoli al diritto alla retribuzione. Vincoli che, ad oggi, non esistono più, perché le supplenti in maternità (astensione obbligatoria o interdizione) hanno diritto ad essere retributie fin dal primo giorno. Anche se non possono prendere servizio.

Il diritto al completamento
L’Aran ha ricordato, inoltre, che l’articolo 142 del contratto ha la funzione di richiamare le norme che, dopo la stipula del contratto, continuano ad applicarsi al rapporto di lavoro. Con la stipula del contratto, infatti, ai sensi dell’articolo 69 del decreto legisaltivo 165/2001, tutte le norme non espressamente richiamate non possono più essere applicate.
Tra queste potrebbe esserci anche l’articolo 22 della Finanziaria del 2002: la norma che dispone l’obbligo di assegnare ai docenti di ruolo, come ore eccendenti, le ore disponibili in organico.
Questa, norma, infatti, non essendo stata recepita nel contratto, dovrebbe essere automaticamente decaduta. Tanto più che nel contratto di lavoro, all’articolo 37, comma 7, prevede che: "Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale".
In buona sostanza, il contratto di lavoro (che, in quanto fonte pattizia prevale sulle norme di legge) non solo non recepisce il dettato dell’articolo 22 della legge 448/2001, ma sembrerebbe disporre addirittura il contrario.

Adalberto Reggiani

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