In risposta ad un quesito inviato il 6 novembre 2000, il Ministero della Pubblica Istruzione ha comunicato che le operazioni di conferma a titolo provvisorio di cui al comma 5 dell’art.1 del decreto-legge 28/8/2000, n. 240 – ora convertito in legge 27/10/2000, n. 306 – si attuano, secondo la medesima previsione normativa, "sui posti vacanti o disponibili per l’a.s. 2000/2001 ".
Pertanto, pur se i relativi contratti hanno assunto la forma giuridica delle "supplenze brevi e temporanee", secondo il dicastero di viale Trastevere non appare legittimo che i contratti provvisori si discostino, in termini di attribuzione di orario di prestazione settimanale, dalla formale configurazione di disponibilità del posto, quale risulta dall’organico della scuola, per la quale è attesa la definitiva copertura per l’anno scolastico in corso. In altri termini, i supplenti hanno diritto ad essere pagati anche per le cosiddette ore a disposizione originariamente previste nella cattedra del titolare.