Le domande che i dirigenti scolastici si stanno ponendo sulla concessione delle ferie dei docenti precari, con contratto fino al termine delle attività didattiche o delle lezioni, sono molteplici.
Pagare o non pagare le ferie ai docenti supplenti con contratto fino al 30 giugno? Bisogna obbligatoriamente mettere in ferie, nei giorni di giugno dopo la fine delle lezioni e gli scrutini o durante le festività di Natale o Pasqua, un docente precario con contratto fino al termine delle attività didattiche, in modo da non monetizzare le sue ferie?
La risposta la troviamo nell’art. 54 della legge 24/12/2012 n. 228, che disapplica le norme contrattuali sulle ferie dei precari a partire dal primo settembre 2013.
La formulazione dell’articolo di legge fa dunque intendere che per questo anno scolastico per le ferie dei precari bisogna fare riferimento ancora a quanto previsto dagli articoli 13 e 19 del vigente CCNL Scuola che prevedono il pagamento delle ferie non godute.
Quindi, per questo anno scolastico, le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.
La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
Questa norma contrattuale decadrà dal prossimo anno scolastico ai sensi dell’art. 1 comma 56 della legge di stabilità 2012 e verrà sostituita dalle disposizioni di cui al comma 54 che prevedono che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Dunque, se il dirigente scolastico, in questo scorcio d’anno, dovesse applicare la norma di mettere in ferie d’ufficio il docente precario, obbligandolo a fruire di giornate di ferie non richieste, in modo da non pagarle, compirebbe un atto contrario alla legge vigente.