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Supplenti pagati con fondi contrattuali dei dirigenti scolastici

Fra i nodi che dovranno essere sciolti quando il decreto legge 104 passerà al vaglio delle Camere per essere convertito, c’è anche quello, delicato e complesso, dell’articolo 17 relativo ai dirigenti scolastici.
In realtà i problemi più complessi sono contenuti nella seconda parte dell’articolo, quella in cui si parla delle reggenze e dei docenti designati come collaboratori del dirigente scolastico.
Innanzitutto va detto che il comma 5, che si applica alle sole regioni in cui non si sono ancora concluse le procedure concorsuali (Lombardia e Abruzzo), prevede che i docenti collaboratori che prestano servizio nelle scuole in cui sono stati nominati dei reggenti (si tratta di circa 400 sedi in tutto) possono ottenere l’esonero dall’insegnamento indipendentemente dal numero delle classi della scuola, come invece stabiliti dall’art. 459 del TU 297/94.
In queste stesse scuole, reggenze ed esoneri cesseranno, anche in corso d’anno, non appena saranno nominati i vincitori del concorso.
Il punto controverso è contenuto però nel comma 7, quello in cui si precisano le forme di copertura delle spese connesse per nominare i supplenti temporanei che saranno nominati per sostituire i docenti collaboratori esonerati.
La norma introdotta dal decreto 104 stabilisce che i fondi dovranno essere reperiti prioritariamente attingendo alle risorse ancora disponibili per l’assunzione dei dirigenti scolastici e in subordine utilizzando il fondo unico nazionale destinato al pagamento della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici in servizio.
Ma su questo si è aperto un piccolo “giallo”, perché la relazione tecnica allegata al decreto dice una cosa diversa e cioè che il fondo unico nazionale dovrà servire per retribuire le reggenze.
“Quello che conta – sostiene l’Anp – è la formulazione letterale della legge che è secondo noi del tutto inaccettabile. Non si possono pagare i supplenti con fondi contrattuali dell’area V”.
Anche la Flc-Cgil protesta e sostiene che questo comma configura di fatto una vera e propria invasione del campo contrattuale.
Si vedrà dunque cosa capiterà nel corso del dibattito parlamentare.

Reginaldo Palermo

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