Con ordinanza depositata l’11 luglio 2022, il Tribunale di Cassino – preso atto che l’Amministrazione aveva omesso di eseguire un provvedimento cautelare dello stesso Tribunale- ha “commissariato” l’U.S.R. Lazio, ordinando di provvedere entro 30 giorni.
Una docente si era rivolta in via d’urgenza al Giudice del lavoro, contestando l’assegnazione di una supplenza su posto di sostegno fino al 30 giugno ad altra docente, con minor punteggio.
Il Tribunale le dava ragione con provvedimento cautelare, col quale ordinava all’Amministrazione di assegnare l’incarico alla ricorrente, ma il Ministero non eseguiva il provvedimento, nonostante le diffide dei difensori dell’insegnante.
Veniva così promosso un ulteriore procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c., finalizzato ad ottenere l’esecuzione coattiva del provvedimento, oltre tutto non impugnato dall’Amministrazione, né dalla contro interessata.
Il Giudice – preso atto che nel frattempo le lezioni erano finite- ha osservato che la ricorrente aveva comunque necessità di ottenere con urgenza quanto meno il riconoscimento del punteggio, ai fini di una sua corretta collocazione in graduatoria.
Poiché le graduatorie provinciali sono gestite dall’Ufficio Scolastico Regionale nelle sue articolazioni territoriali, ha nominato “Commissario ad acta” il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
Purtroppo sono piuttosto frequenti i ritardi nell’esecuzione dei provvedimenti della Magistratura da parte dell’Amministrazione.
In alcuni casi, poi, l’esecuzione è solo parziale o – come nel caso in specie- addirittura inesistente.
Poiché le cause vengono avviate nel confronti dell’Amministrazione (e non di una determinata persona), nessuno si sente personalmente tenuto ad eseguire il provvedimento (ad esempio il Dirigente Regionale potrebbe pensare che sia responsabile il Dirigente dell’Ambito Territoriale e viceversa).
Con la nomina di un “Commissario ad acta”, viene individuata dai Giudici la persona fisica che ha il compito di eseguire il provvedimento e che a questo punto non si potrà tirare indietro.
In caso di mancata ottemperanza, il funzionario incaricato può essere ritenuto responsabile del reato di rifiuto e omissione di atti d’ufficio, previsto dall’art. 328 del codice penale.
Negli ultimi tempi, non sono stati rari i casi in cui il Tar Lazio ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica perché procedesse nei confronti dei Commissari inadempienti.
Sappiamo tutti che in una società il cittadino non può farsi giustizia da solo ed è pertanto necessario che -chiunque ritenga che sia stato leso un proprio diritto- si rivolga ad un soggetto terzo ed imparziale che possa stabilire chi dei due litiganti abbia ragione.
L’evoluzione storica ha condotto così all’istituzione della Magistratura, quale organo preposto a risolvere le controversie.
Una volta però che il Giudice si è pronunciato, la sua decisione dovrà essere rispettata (ed eseguita).
Spiace dover constatare che l’Amministrazione scolastica – che pure profonde tanto impegno per diffondere la cultura della legalità tra le nuove generazioni- venga poi colta in fallo per non aver rispettato quanto deciso dalla Magistratura.
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