Dopo quello di Chieti, anche il Tribunale di Lanciano (sentenza n.82 del 6 dicembre 2021) si è pronunciato sulla questione dell’attribuzione del punteggio in caso di errore nell’assegnazione della supplenza.
Della questione questa testata si è occupata più volte, evidenziando come nessuna disposizione preveda la non valutabilità del servizio in questi casi, richiamando peraltro anche quanto affermato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana.
L’Ufficio Scolastico Regionale, con nota AOODRTO. REGISTRO UFFICIALE. U.0002662 del 2 marzo 2021, ha chiarito che -in caso di errori nell’attribuzione delle supplenze da parte delle scuole- va riconosciuto il punteggio per il servizio prestato.
Il Direttore Generale dell’USR Toscana, Dott. Ernesto Pellecchia, nel diramare la nota, ha inteso precisare che “il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguentemente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all’interessato, produce effetti anche ai fini giuridici ed economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa”.
Molte scuole erroneamente accompagnano alla risoluzione del contratto la precisazione che il servizio reso è valido ai soli fini economici, dunque non dà diritto ad alcun punteggio.
In realtà, né il DM n. 640/2017, né l’Ordinanza n.60/2020 prevedono tale conseguenza, in caso di errori della scuola.
Infatti, il D.M. n. 640/2017, che disciplina l’assegnazione delle supplenze al personale Ata, prevede la non valutabilià del servizio, in caso di “dichiarazioni mendaci”, oppure qualora il servizio sia stato reso in mancanza del prescritto titolo di studio.
Il Tribunale di Lanciano ha osservato che -mentre nel precedente D.M. n. 717/2014 era espressamente prevista l’invalidità del servizio svolto in base ad un errato punteggio (“In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”) – tale disposizione non compare nei successivi decreti di aggiornamento delle graduatorie, che prevedono la mancata assegnazione del punteggio solo in caso di dichiarazioni mendaci o di servizio reso in mancanza del titolo di studio richiesto.
Probabilmente, in alcune scuole le segreterie non si sono rese conto dell’evoluzione della normativa ed hanno continuato ad applicare la vecchia disciplina, escludendo il diritto alla valutazione ai fini giuridici anche nel caso (non più previsto dalla norma) dell’assegnazione della supplenza “sulla base di erroneo punteggio”.
C’è da dire, inoltre, che i docenti che prestano servizio nelle scuole paritarie non vengono assunti sulla base di una graduatoria.
Ciò nonostante, hanno pacificamente diritto al punteggio per il servizio prestato. Riconoscere il diritto al punteggio a chi ha prestato servizio in una scuola paritaria (in cui la supplenza non viene assegnata sulla base di una graduatoria) e non riconoscere tale diritto al docente assunto da una scuola statale solo perché si è verificato un errore da parte dell’Amministrazione nell’attribuzione della supplenza, rappresenterebbe un’ingiusta e irragionevole discriminazione per i docenti delle scuole statali.
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