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Supplenza da graduatoria di Istituto, la rinucia alla proroga non è sanzionabile se si è già accettata un’altra supplenza

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March 01, 2025

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Una docente che ha una supplenza breve nella classe di concorso A013 (latino e greco) che dal 7 gennaio scade il 5 febbraio 2025, prorogabile per assenza del titolare fino al 28 febbraio, ci chiede cosa accade se dovesse rinunciare alla proroga di tale supplenza per accettare, a partire da giorno 6 febbraio, un’altra supplenza in A011 (Italiano e latino) fino al termine delle lezioni. In tal caso la rinuncia alla proroga non comporterà nessuna sanzione, in quanto la docente ha già accettato un’altra supplenza e quindi la normativa la tutela a non ricevere nessuna sanzione.

Rinunce di supplenza su posti comuni

Il riferimento normativo rispetto le rinunce di supplenza è l’art.14 dell’OM 88 del 16 maggio 2024. Cominciamo con il dire che il suddetto art.14, al comma 3, specifica che il docente in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza che abbia termine al 31 agosto o al 30 giugno. Nessuna sanzione viene applicata per il docente che non eserciti la suddetta facoltà, mantenendo la supplenza precedentemente conferita. È importante sottolineare che ai sensi del comma 2 dell’art.14 dell’OM 88 del 16 maggio 2024, fatte salve le disposizioni scritte nel sopra citato comma 3, in caso di assegnazione dell’incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto, la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Quindi, come nel caso della docente che sta svolgendo la supplenza A013 fino al 5 febbraio 2025, in caso di accettazione della proposta di supplenza in A011 a partire già dal 6 febbraio, la rinuncia all’eventuale proroga della supplenza in atto (A013) fino al 28 febbraio 2025, non comporterà la sanzione della perdita di ricevere altre supplenze A013 nella specifica graduatoria di istituto della scuola in cui è attualmente supplente.

Rinuncia supplenza su posti di sostegno

C’è da sottolineare che la sanzione per la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.

Quindi anche se la sanzione per la rinuncia alla proroga per chi occupa un posto di sostegno in una scuola X è più grave rispetto al posto comune, ovvero ci sarebbe la mancata convocazione da parte della scuola X per i posti di sostegno e posti comuni del medesimo grado della supplenza per cui si è rinuncato alla proroga per l’intero anno scolastico, per quanto riguarda la rinuncia alla proroga della supplenza di sostegno, in caso di accettazione già effettuata per altra supplenza, non esisterà nessuna sanzione.