Non sembrano placarsi le vicissitudini dei docenti precari, costretti a barcamenarsi tra errori dell’Amministrazione e un algoritmo sibillino.
Questa volta si è trattato di un docente abruzzese il quale si è visto sparire sotto il naso ben due cattedre “vacanti e disponibili” con termine al 31 agosto.
Come nel gioco delle tre carte, in un primo tempo le cattedre comparivano nell’elenco delle sedi disponibili dopo le operazioni di mobilità, tanto che il docente le aveva indicate tra le preferenze.
All’atto delle nomine, le cattedre sparivano e il docente era costretto ad accontentarsi di un semplice “spezzone”, con termine al 30 giugno.
Dopo qualche giorno, come per incanto le cattedre ricomparivano, ma venivano assegnate ad altri aspiranti, con punteggio molto inferiore rispetto a quello dell’avente diritto.
Il docente provvedeva a segnalare tempestivamente il fatto al competente Ambito Territoriale, rappresentando che l’algoritmo lo aveva ignorato persino per quanto riguarda il diritto al completamento della cattedra, incurante di quanto previsto dall’art. 40, comma 6 del CCNL di comparto (“il rapporto di lavoro è costituto (..) in modo da pervenire gradualmente a configurare (…) posti costituiti da un numero di ore corrispondenti all’orario d’obbligo”).
Un silenzio di tomba da parte dell’Amministrazione, non interrotto neppure dalle sollecitazioni dell’avvocato del docente.
Persino di fronte al Magistrato, è continuata la “scena muta” dell’Amministrazione che non è comparsa in giudizio, preferendo restare contumace.
Al Giudice non è rimasto che condannare il Ministero a corrispondere differenze retributive e punteggio al docente, oltre al pagamento delle spese processuali (Tribunale di Vasto, sentenza n.87 del 10 maggio 2023).
C’è da dire che la responsabilità non è solo dei funzionari dell’A.T. L’OM n. 112/2022 (che disciplina il conferimento supplenze) così dispone:
Art.12. 3. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente.
A parte le possibili dimenticanze nell’inserimento dei dati, non c’è chi non veda come l’assegnazione delle supplenze in relazione al “turno di nomina”, oltre che essere scarsamente trasparente, non sia affatto coerente con il principio meritocratico stabilito dall’art. 97 della Costituzione.
Tanto più che, ai sensi del sesto comma del citato art. 12, “gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi” “contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche”.
In pratica, dopo che le supplenze sono già state assegnate…
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