L’art. 231-bis, comma 2, del DL n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020) prevede la possibilità per le scuole di conferire incarichi temporanei (supplenze su organico di emergenza Covid) al personale ATA, attingendo dalle graduatorie di istituto. Si tratta in sostanza di supplenze brevi e temporanee.
C’è da ricordare che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.
In proposito, è possibile lasciare la supplenza su organico di emergenza per un’altra su posto annuale?
La FLC CGIL fornisce la seguente risposta.
Alla luce del Regolamento 430/2000 e della Circolare ministeriale annuale in materia di supplenze ATA, sono contemplate queste possibilità:
Ferme restando queste possibilità, a normativa vigente, il supplente che è collocato in posizione utile in graduatoria di istituto, prima di accettare un incarico temporaneo su organico di emergenza, può verificare a che punto sono arrivate le nomine per le supplenze annuali in base al numero dei posti disponibili. Si tratta di valutare se, in vista di una possibile proposta di supplenza annuale, sussistono le condizioni per poter rinunciare all’incarico temporaneo e aspettare l’altra.
Con riferimento a questo tema, il Sindacato ha chiesto al MI una nota di chiarimento, analogamente a come è avvenuto per il personale docente.
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