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Supplenza su sostegno: va data a personale con titolo anche superando le graduatorie, sentenza del TAR Campania

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Il Tar della Campania ha condannato al risarcimento dei danni (3mila euro + le spese processuali) un istituto comprensivo di Succivo, nel Casertano, insieme al Provveditorato agli Studi, per non aver nominato un insegnante di sostegno con titolo idoneo per assistere un bambino affetto da autismo: la notizia è stata diffusa dall’Ansa che riprende anche una dichiarazione dell’avvocato Luigi Adinolfi, che ha seguito il ricorso davanti al giudice amministrativo su incarico dei genitori del minore associati all’Angsa Campania (Associazione nazionale genitori soggetti autistici).
Il TAR ha accolto la tesi del legale della famiglia secondo cui nominare un insegnante di sostegno senza una abilitazione specifica e l’esperienza triennale, viola il diritto fondamentale allo studio, con pregiudizi risarcibili in quanto in tal caso la nomina “ha certamente influito negativamente sul percorso scolastico di integrazione del minore”.
La sentenza è interessante anche se bisognerà attendere il parere del Consiglio di Stato a cui quasi certamente ricorrerà l’Amministrazione scolastica.
Si tratta infatti di capire se, nel concreto, in provincia di Caserta si sarebbe potuto nominare un docente con titolo: come è noto, infatti, in molte province i docenti specializzati si contano sulle dita di una mano ed è proprio a causa di questa carenza che la maggior parte dei posti di sostegno in deroga è coperta da docenti senza titolo.
C’è poi da osservare che se l’interpretazione del TAR Campania dovesse prendere piede, anche l’impianto normativo che regola il funzionamento delle graduatorie per le supplenze incomincerebbe a scricchiolare.
Per attribuire una supplenza, cioè, la scuola non dovrebbe più seguire le graduatorie ma dovrebbe in ogni caso nominare un docente con il titolo di specializzazione.