La Uil Scuola ha prodotto una utile guida sulle supplenze, relative all’anno scolastico 2018/19, che nei prossimi giorni vedranno coinvolti come protagonisti oltre 100mila docenti e diverse migliaia di Ata.
Il sindacato confederale ha realizzato una sintesi di tutte le possibili casistiche che possono riscontarsi per coloro che sono interessati ad contratto a tempo determinato: per il pagamento della domenica e degli altri giorni (per esempio, il giorno libero) che disposizioni si applicano? Cosa accade sui posti di sostegno? E per le supplenze nei licei musicali? Quali sono le disposizioni per la scuola primaria? Come funziona la messa a disposizione? Cosa succede se il supplente rinuncia, si assenta o abbandona il servizio?
Il dossier Uil Scuola inizia con un approfondimento sulla scadenza dei contratti, che in base a recenti disposizioni deve ora avere una data certa: “Non sono più previsti i contratti con nomina fino avente titolo per cui i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine, fermo restando che costituisce causa di risoluzione del contratto l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito della pubblicazione di nuove graduatorie”.
“Tale novità è stata introdotta grazie alla sottoscrizione del nuovo CCNL 2016-18, art. 41 comma 1, in linea con il regime di privatizzazione per cui il contratto deve avere data certa (il meccanismo precedente attiene al diritto amministrativo e non a quello privato)”.
Interessante, risulta anche la parte riguardante le deleghe possibili per la scelta della supplenza: “Il personale che non potrà recarsi di persona alle convocazioni può delegare una persona di fiducia o il dirigente responsabile delle operazioni di nomina. La delega ad accettare la nomina è valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali, sia nella successiva fase di competenze dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento”.
È possibile anche attuare il differimento della presa di servizio al momento dell’accettazione di una supplenza. Il sindacato spiega come: “È possibile differire la presa di servizio, con i soli effetti giuridici al momento dell’accettazione della nomina ed economici dal giorno dell’effettiva assunzione in servizio, per i casi contemplati dalla normativa (es. malattia)”.
Per leggere tutte le istruzioni operative inerenti l’attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2018/19, cliccare qui.
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