Occorre chiarire, in premessa, che le supplenze conferite sui posti dell’organico aggiuntivo previsti dal decreto Rilancio e autorizzati mediante l’OM 5 agosto 2020 n. 83, sono da considerarsi supplenze temporanee, come espressamente ribadito dalla nota MI n. 26841 del 5 /09/2020, che nel richiamare la summenzionata OM asserisce che “(…) i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono stati autorizzati a derogare, ove strettamente necessario e per il solo anno scolastico 2020/2021, ai limiti nel numero massimo degli alunni per classe definiti dal citato DPR 81/2009 e ad attivare incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, in relazione alle specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche. I predetti contratti, ai sensi dell’articolo 3 dell’OM 83/2020, sono assimilabili alle supplenze temporanee”.
Per tale ragione, i docenti e il personale ATA nominati su tale tipologia di posto, possono lasciare la supplenza in questione per accettarne una fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al 31 agosto.
Tali supplenze, infatti, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e hanno durata fino al termine delle lezioni e sono conferite per il tramite delle graduatorie d’istituto.
Tale possibilità è confermata dall’’art. 14 comma 2 dell’O.M. 60/2020, che ha istituito le GPS (graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente), la quale prevede che il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’ordinanza medesima (30 giugno e 31 agosto).
È possibile lasciare una supplenza conferita da graduatorie d’istituto (comprese le supplenze COVID) per accettare una supplenza al 30 giugno.
È possibile lasciare una supplenza conferita da graduatorie d’istituto (comprese le supplenze COVID) per accettare una supplenza al 31 agosto. Non è più possibile, rispetto al passato, lasciare una supplenza breve per accettare una supplenza fino al termine delle lezioni mentre è confermata la possibilità di lasciarla per una supplenza fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche) o fino al 31 agosto (posto vacante in organico di diritto
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