Iniziano le operazioni per il conferimento delle supplenze annuali fino al 31 agosto e delle supplenze temporanee di durata annuale fino al 30 giugno da GAE e da GPS di prima e di seconda fascia, mentre in extremis si cerca di porre rimedio in autotutela agli errori materiali presenti in queste ultime e segnalate nei giorni scorsi con reclami dagli aspiranti a supplenze.
Sui siti web degli ambiti territoriali, di seguito AT, si stanno pubblicando gli avvisi delle convocazioni e il quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono. Quindi gli interessati dovranno monitorare costantemente i siti web degli AT.
Hanno diritto a conseguire le supplenze prima gli aspiranti inseriti nelle GAE e a seguire nelle GPS di prima e di seconda fascia.
Gli AT, su disposizione degli USR, si stanno orientando per convocazioni e attribuzioni delle supplenze per l’a.s.2020/21 in modalità telematica, anche se alcuni USR stanno adottando modalità miste distinte per province in base al numero dei convocati, ad esempio l’USR Campania ha stabilito che gli AT di Napoli, Caserta e Salerno agiranno con modalità telematica mentre gli AT di Avellino e Benevento con la tradizionale modalità in presenza.
Si ricorda che i posti di sostegno sono conferiti prima agli aspiranti forniti del prescritto titolo presenti nella GAE, poi a quelli inseriti nella prima fascia della GPS sostegno quindi a quelli sforniti di titolo ma con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno ora presenti nella seconda fascia della GPS sostegno, ai sensi della OM 60/2020.
I posti di sostegno sono attribuiti agli aspiranti forniti di titolo di specializzazione, con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamento.
Sarà bene precisare in via preliminare, prima di rispondere ad alcune domande che sono pervenute alla nostra redazione, che l’accettazione di supplenze rendono le operazioni di conferimento non soggette a rifacimento, pertanto le disponibilità successive che si determinano per qualsiasi motivo ( es. per effetto di rinunce), sono attribuite ad aspiranti che seguono in graduatoria e che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione.
1) Se si rinuncia a una proposta di assunzione da GAE e da GPS, quali sono le conseguenze?
Per la medesima graduatoria o posto di sostegno non si ha titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla stessa graduatoria o posto di sostegno per l’a.s. 2020/21.
2) Se si rinuncia ad una proposta di assunzione da GAE e da GPS, si possono accettare supplenze temporanee conferite dal DS da GI per la medesima graduatoria o posto di sostegno?
Certamente, si potranno accettare nel corso dell’a.s. 2020/21 supplenze temporanee conferite dal DS da GI , pur avendo rinunciato ad una supplenza annuale da GAE o da GPS.Quest’anno i DS possono conferire supplenze da GI e residualmente da DAD anche ai cosiddetti docenti Covid, si tratta di supplenze temporanee di durata annuale che si interrompono solo in caso di lokdown ma non in caso di quarantena.
3) Se viene conferita una supplenza orario ad orario non intero ( per orario intero si intende per scuola dell’infanzia 25 ore, per scuola primaria 22+2 di programmazione settimanale, per scuola secondaria 18 ore) in caso di assenza di posti interi, si conserva il titolo a conseguire il completamento?
Sì, in relazione alle posizioni utili occupate nelle diverse graduatorie, e solo in caso di assenza di posti ad orario intero al momento della convocazione, si ha diritto a conseguire il completamento fino al conseguimento dell’orario obbligatorio previsto dal CCNL per i docenti di ruolo. Attenzione, non si ha diritto al completamento se il docente sceglie la supplenza con orario non intero pur in presenza di posti interi, in questo caso dovrà rinunciare esplicitamente all’orario cattedra, dichiarando: “Rinuncio a orario cattedra”
4) Se si rinuncia a una supplenza con orario non intero in caso di assenza di posti interi, si conserva il diritto ad essere riconvocato per la sopravvenienza di un posto intero?
No. Si perde il diritto alla convocazione. Si conserva comunque il diritto a essere nominati dai DS da GI per supplenze temporanee.
5) Si può rinunciare ad una supplenza fino al 30 giugno per accettare una fino al 31 agosto.
Sì, ma solo durante il periodo del completamento delle operazioni di nomina e comunque prima della stipula del relativo contratto.
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