Il 21 agosto alle ore 23.59 era stato fissato il termine per la presentazione
delle domande per ottenere una supplenza per l’a.s. 21/22 al 31 agosto, al 30 giugno, su spezzone al 30 giugno, solo nella scuola secondaria anche su
cattedra oraria esterna (COE) nello stesso comune e/o tra comuni diversi, su
posto comune e di sostegno, in scuole speciali presso sedi carcerarie,
ospedaliere, in scuole per adulti e in serali.
Gli aspiranti inclusi nelle GAE, nelle GPS di prima fascia, negli elenchi
aggiuntivi di prima fascia e nella GPS di seconda fascia dal 10 al 21 agosto
hanno presentato istanza on line, indicando fino a un massimo di 150 sedi
desiderate (scuola, distretto, comune) anche indipendentemente dalla
presenza o meno di disponibilità comunicate dagli AT dal 13 agosto in poi.
1) Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti
disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e per
classe di concorso.
2) Gli USR verificano le istanze presentate dagli aspiranti entro il 21 e, con
l’ausilio di una procedura automatizzata, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche sulla base della loro posizione in graduatoria, tenendo conto dell’ordine delle preferenze da essi espresse.
In caso di preferenze sintetiche (comuni o distretti), l’ordine di preferenza
delle istituzioni scolastiche all’interno del distretto o del comune è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice
meccanografico e non sulla base dell’ordine con cui le scuole sono elencate
nei Bollettini Ufficiali per la mobilità.
3) Gli Uffici Territoriali (AT) comunicano ai docenti e alle scuole interessate,
tramite email, gli esiti dell’individuazione della supplenza.
Questa terza operazione dovrebbe concludersi entro il 31 agosto, ma
potrebbe slittare di qualche giorno, si parla anche del 3 settembre.
4) Una volta ottenuta la sede (scuola) l’aspirante dovrà prendere servizio
munito del documento di riconoscimento, del codice fiscale e ai sensi del DL
111/2021 anche munito di valido Green Pass.
Se rinuncia o abbandona la supplenza incorre nelle sanzioni previste dalla
OM n.60/2020.
5) Sui posti sopravvenuti o non assegnati e derivanti da rinuncia o
abbandono, in un secondo momento ci sarà una attribuzione manuale della
sede ai docenti inclusi in graduatoria in base alle sedi indicate nella
domanda on line.
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