Nella pagina del Ministero dell’Istruzione dedicata all’istanza per le supplenze dei docenti per l’a.s.. 2022/23, c’è anche una sezione con alcune faq.
Ricordiamo che la compilazione della domanda “Informatizzazione Nomine Supplenze” riguarda il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche e quelle finalizzate alla nomina in ruolo.
Le funzioni saranno disponibili fino alle ore 14:00 del 16 agosto.
Le faq del MI
Con quali credenziali posso accedere? Si può accedere a Istanze OnLine utilizzando in alternativa:
credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
CIE (Carta di Identità Elettronica)
eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)L’utente deve essere abilitato al servizio “Istanze on line (POLIS)”.
A chi è rivolta l’istanza piattaforma Informatizzazione Nomine supplenze Possono presentare la domanda tutti gli aspiranti inclusi nelle GaE che partecipano ai fini delle supplenze e che non hanno già ottenuto la nomina in ruolo, e quelli inclusi nelle GPS. Gli aspiranti devono essere inclusi a pieno titolo o con riserva per provvedimento giurisdizionale pendente.
Esistono due istanze differenti per le Nomine previste dall’art.5 ter del D.L. 228/2021 e per le nomine per supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche? Per entrambe le tipologie di nomina è disponibile una sola istanza “Istanza Informatizzazione Nomine Supplenze” a cui si potrà accedere dal banner presente sulla home page di Istanze online.
Posso modificare i Dati anagrafici e Dati di recapito? I Dati anagrafici e Dati di recapito sono richiesti in sede di registrazione al portale del Ministero dell’Istruzione e lì devono essere modificati nel caso in cui si renda necessario.
A cosa serve la funzione “Dichiarazione possesso requisiti di cui al D.M. 21 luglio 2022 n. 188”? La funzione consente di dichiarare il possesso dei requisiti di cui al D.L. 73/2021, art. 59 comma 4. Per quest’anno tale sezione può essere compilata ai sensi dell’art.5 ter del D.L. 228/2021 solo da parte degli aspiranti inclusi nelle GPS di prima fascia per gli insegnamenti di sostegno.
Esiste la possibilità di indicare preferenze diverse per le supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo e per le supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche? Sì. All’interno dell’Istanza esistono due sezioni: Espressione preferenze supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.M. 21 luglio 2022 n. 188): da compilare a cura degli aspiranti in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’art.5 ter del D.L. 228/2021. Espressione preferenze supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche: può essere compilata da tutti gli aspiranti che possono presentare la domanda. Chi intende partecipare per entrambe le tipologie di nomina deve compilare entrambe le sezioni.
Quante preferenze è possibile esprimere? Per ciascuna delle due sezioni è possibile indicare 150 preferenze per tutti gli insegnamenti per cui l’aspirante ha l’inclusione in graduatoria.
Tra le preferenze è possibile selezionare solo scuole? No, è possibile indicare anche preferenze di tipo sintetico (Comune e/o Distretto).
È necessario il codice personale di istanze on line per inoltrare l’Istanza? No, non viene richiesto.
Dopo aver inoltrato la domanda è possibile fare delle modifiche? Dopo l’inoltro della domanda, l’aspirante può modificare i dati inseriti solo previo annullamento dell’inoltro. Una volta modificati i dati, è necessario provvedere a un nuovo inoltro, entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande.
Nella sezione “Precedenze di cui alla Legge 104 del 5 febbraio 1992” è possibile allegare più documenti all’Istanza? Una volta indicata la presenza del riconoscimento della L.104/92, l’aspirante può procedere ad allegare alla domanda un unico documento in formato PDF o se necessario può creare una cartella compressa (.zip) contenente tutti i documenti necessari.
È possibile rinunciare ad una graduatoria inserita con riserva a favore di una a pieno titolo? Sì, qualora l’aspirante fosse inserito con riserva in una graduatoria e per lo stesso insegnamento fosse inserito a pieno titolo in una graduatoria di fascia inferiore può decidere di partecipare con l’inclusione a pieno titolo rinunciando a quella con riserva presente nella sezione degli insegnamenti.