Supplenze 2022, arrivano le prime chiamate dalle GPS e dalle GI. Le nostre risposte ai lettori

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Torna l’appuntamento con la rubrica A domanda risponde del nostro esperto di normativa scolastica, Lucio Ficara. L’argomento di oggi è dedicato esclusivamente alle prime chiamate dalle GPS e dalle GI.

DOMANDA n. 1

Quest’anno ho avuto la nomina solo per uno spezzone di 8 ore su Arte e immagine (A001) nel comune di XXXXX, non avendo richiesto in GPS il completamento mi chiedevo se posso completare attraverso le graduatorie di Istituto.

RISPOSTA

La risposta è assolutamente affermativa. Sarà possibile accettare altri spezzoni, nella medesima scuola o in altre scuole, tramite graduatoria di Istituto per arrivare ad incrementare le ore per un massimo di 18 ore. Tale incremento di ore può avvenire sia per il medesimo insegnamento o anche per altri insegnamenti.

DOMANDA n. 2

La supplenza breve prevede il pagamento delle domeniche e dei giorni liberi? Il dirigente sostiene che mi farà contratti fino al venerdì, non mi pagherà il sabato (giorno di chiusura della scuola) e la domenica, per poi rifarmi un altro contratto il lunedì per il venerdì successivo. Lo può fare?

RISPOSTA

Una cosa del genere non può essere fatta ovviamente. Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’articolo 2109, comma 1, del codice civile. Quanto detto è stato riportato anche nella nota delle supplenze per l’anno scolastico 2022/2023.

DOMANDA n. 3

Il docente che riceve una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche da GPS, anche in turni successivi al primo, può richiedere di avere un contratto part time?

RISPOSTA

La risposta è affermativa. Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’articolo 25, comma 6, e l’articolo 39, con particolare riguardo al comma 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44, comma 8, 51 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.