Personale

Supplenze 2022, chiarimenti per gli assunti in ruolo dall’a.s. 2020-21: possono accettare incarico annuale? NOTA Usr Piemonte

Dall’Usr Piemonte arriva un chiarimento sulle supplenze effettuate dai docenti di ruolo, un argomento che abbiamo trattato anche nel corso delle nostre dirette di agosto.

La nota dell’Ufficio scolastico regionale, a firma del direttore generale Stefano Suraniti, precisa quanto segue:

L’art. 36 del vigente CCNL comparto scuola consente ai docenti già in ruolo di “accettare rapporti di
lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso,
purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre
anni la titolarità della sede
”.

“Il docente con contratto a tempo indeterminato – continua la nota – può quindi accettare supplenze annuali al 30 giugno o al 31 agosto per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola (nel caso di supplenza senza
titolo su posto di sostegno, conferito da graduatorie incrociate, solo nel caso in cui la classe di
concorso della supplenza sia diversa da quella di immissione in ruolo), mantenendo per tre anni, anche non consecutivi, la sede di titolarità”.

Cosa accade dopo i 3 anni

E dopo la scadenza dei 3 anni? Il docente di ruolo perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione.

Assunti in ruolo dall’a.s. 2020-21

Diverso è il caso dei docenti assunti in ruolo a partire dall’a.s. 2020/21. Questi insegnanti possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra scuola ovvero ricoprire incarichi a tempo determinato (ai sensi dell’articolo 36 CCNL), dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, di cui uno di prova.

“Il sopracitato vincolo triennale – chiarisce ancora la nota – non trova applicazione per i docenti con disabilità gravi ovvero che assistono soggetti con grave disabilità e per il personale in soprannumero o esubero e a quello di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 104/92”.

“Il legislatore ha però successivamente affievolito il suddetto limite triennale, associandolo, esclusivamente, al divieto di presentare domanda di trasferimento, di passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale e di assegnazione provvisoria ed utilizzazione interprovinciale”.

Ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017, pertanto “il docente può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo“.

Redazione

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