Come abbiamo anticipato, nell’incontro del 28 luglio 2022 il Ministero dell’Istruzione ha presentato alle organizzazioni sindacali la bozza di nota ministeriale che contiene indicazioni sulle supplenze per l’anno scolastico 2022-2023, la cosiddetta Circolare sulle supplenze.
Riportiamo a seguire quanto riferisce il sindacato Flc Cgil sui contenuti della bozza di circolare.
Sia per quel che riguarda le nomine da GPS 1 fascia sostegno, che per le nomine da GAE e GPS al 31 agosto e 30 giugno le domande potranno essere presentate tra il 2 agosto (h. 9:00) ed il 16 agosto (h. 14:00) su Istanze on-line.
Gli aspiranti possono partecipare alla procedura compilando l’apposita sezione della piattaforma. La nomina avviene nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno.
La mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato (se si compila l’apposita sezione dell’istanza).
Gli Uffici scolastici regionali procederanno autonomamente a determinare le fasi di convocazione ai fini dell’assegnazione agli aspiranti della provincia e della sede, utilizzando il sistema informativo (cosiddetto INR), dopo aver concluso la call veloce.
Terminate le procedure di nomina da GPS 1 fascia, qualora non sia ancora state effettuate le operazioni di nomina dal concorso straordinario-bis i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti provvederanno ad accantonare numericamente i posti riservati ai vincitori di questa procedura.
a) supplenze annuali su posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre da assegnare con termine al 31 agosto
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per posti non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre con contratto al 30 giugno.
Supplenze temporanee con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio
In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, si può conferire la supplenza da MAD purché l’aspirante non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. I docenti saranno individuati prioritariamente tra i docenti abilitati e specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. Le domande di messa disposizione devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei requisiti Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022.
È previsto che i docenti di ruolo ne possano usufruire per accedere alla procedura di assunzioni da GPS 1 fascia e anche per l’accesso agli altri incarichi di supplenza.
Nella scuola secondaria le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, si possono attribuire con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento. La priorità va al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali. In subordine, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. l’accesso al part-time avviene nei limiti stabiliti dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 (limite del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno. Per la scuola secondaria il calcolo è fatto sulla singola classe di concorso.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Confermate le previsioni degli scorsi anni
È previsto che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze siano pubblicate sul sito istituzionale di ciascun Ufficio competente.
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