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Supplenze 2023/2024, c’è molta differenza tra avere diritto alla riserva del posto e avere diritto alla priorità di scelta della scuola

Una nostra lettrice ci chiede quale differenza c’è tra riserva del posto ai sensi della legge 68/99 e priorità della scelta della sede per chi fruisce della legge 104/92. Possiamo dire immediatamente che i due diritti sono molto diversi tra loro, la riserva dei posti è un diritto all’incarico anche se il punteggio non lo consentirebbe, mentre il diritto della legge 104/92 non dà diritto all’incarico, ma, in caso il punteggio dia l’opportunità di ricevere una supplenza di cattedra, allora l’incaricato ha diritto alla priorità di scelta della scuola.

Come funziona la riserva dei posti

È utile sapere che l’art. 3 della legge 68/99 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “categorie protette”, nei limiti di precise percentuali rispetto l’organico. La legge, è importante sottolinearlo, distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie” a cui spettano rispettivamente il 7% e l’1% dei posti messi in organico per singola classe di concorso. Gli invalidi civili, non necessariamente devono possedere la 104/92 personale, infatti si entra ad avere la riserva con una percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato. L’1% è invece destinato a categorie protette come, per esempio, i figli orfani di genitori caduti sul posto di lavoro.

Le persone che beneficiano di tale legge hanno quindi diritto a una riserva dei posti che percentualmente sono calcolati sulla base del 7% dell’organico o dell’1% dell’organico, per cui, se a livello provinciale e per singola classe di concorso queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l’assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria fino al 50% delle assunzioni. L’applicazione di tale riserva di posti genera nelle graduatorie il possibile scavalcamento delle posizioni, consentendo a chi ha meno punti di precedere coloro meglio posizionati in gradutoria.

Tale riserva non si può aggiornare di anno in anno, ma deve essere inserita all’atto dell’aggiornamento delle gradutorie GaE e GPS in fase di riapertura delle medesime. Quindi l’inserimento della riserva per le supplenze sarà aggiornata nella primavera del 2024 in coincidenza della riapertura delle gradutorie.

Priorità per legge 104/92

Gli aspiranti alle supplenze inseriti in gradutoria con disabilità personale, ai sensi dell’art. 21 e art. 33 comma 6 della Legge 104/1992, o che assistono persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 33 comma 5 e 7 della Legge 104/1999, hanno diritto alla scelta prioritaria della sede. Tale diritto opera esclusivamente se il supplente rientra, per posizione punteggio di gradutoria, ad ottenere un incarico, quindi, in tal caso avrà la priorità nella scelta della sede rispetto ai suoi concorrenti con medesima tipologia di incarico.

Quindi è chiaro che i beneficiari della Legge 104/92 non possono scavalcare nella possibilità di ottenere un incarico o una tipologia di contratto specifico, ma solo nella scelta prioritaria della sede, una volta individuata la natura dell’ incarico di supplenza

Coloro che beneficiano della precedenza per assistenza a parente\affine in situazione di gravità, sono tenuti prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza della persona da assistere, ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo, secondo le tabelle di viciniorità.

Coloro che beneficiano della precedenza per disabilità personale potranno invece scegliere su tutto il territorio della provincia.

Lucio Ficara

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