I docenti inseriti in GAE o GPS che dovessero decidere di non presentare la domanda, o di rinunciare a sedi o nomina o abbandonare la supplenza dopo averla accettata incorrono nelle sanzioni previste dagli articoli. 12,13 e 14 dell’O.M. 88 del 16 maggio 2024.
I docenti inseriti nelle GAE e nelle GPS che non dovessero presentare la domanda in modalità online e nei tempi previsti dalla circolare suddetta saranno considerati rinunciatari al conferimento di qualsiasi incarico a tempo determinato da tutte le graduatorie cui dovessero avere titolo per l’anno scolastico 2024/2025.
Qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ciò comporta la perdita del diritto all’assegnazione a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.
La rinuncia all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE sia dalle GPS. Inoltre, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie d’istituto, per tutte le classi di concorso e posti d’insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.
La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia dalle GAE sia dalle GPS sia dalle graduatorie d’istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado d’istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE sia delle GPS, e, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie d’istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado d’istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
La rinuncia a una proroga o conferma di supplenza anche a titolo di completamento, su posto comune o di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze per l’anno scolastico in corso dalla specifica graduatoria d’istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado d’istruzione.
La mancata risposta, nei termini previsti, a una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.
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