Categorie: Precari

Supplenze, 36 mesi di servizio: il calcolo va dal 1°settembre 2016 ma il Miur non lo dice

Come avevamo previsto qualche giorno fa, la circolare con le indicazioni sulle supplenze 2017/2018, non fa chiarezza sui precari con 36 mesi di servizio.

Infatti, tale circolare, si rifà esplicitamente al comma 131 dell’art. 1 della legge 107/2015, secondo il quale, dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo e Ata presso le istituzioni scolastiche e educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.

Ma la nota non specifica che il calcolo dei 36 mesi deve partire dal 1° settembre 2016, come previsto dalla legge di Bilancio 2017.

Infatti, stando così le cose nella circolare, se da un lato è chiaro che la legge 107/2015 non possa avere effetti retroattivi, ma la faccenda risulta poco chiara, in quanto molti docenti non comprendono se il calcolo dei 36 mesi debba partire dalla data di entrata in vigore della legge (16 luglio 2015) o dal 1° settembre 2016, in ciò precludendo la possibilità di considerare servizi acquisiti precedentemente. Oppure, terza ipotesi, vada inteso nel senso che, i soggetti che, alla data del 1° settembre 2016 avevano maturato 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili abbiano ormai perso il diritto di ricevere proposte di assunzioni su posti vacanti e disponibili.

Come fa notare anche Rino Di Meglio del sindacato Gilda, “nella circolare sulle supplenze emanata il 29 agosto, il Miur ha citato soltanto la legge 107/2015, omettendo di specificare che, in base a quanto stabilito dalla legge di Bilancio del 2017, il calcolo dei 36 mesi deve partire dal 1 settembre 2016. Si tratta di una dimenticanza grave che rischia di creare grande confusione nelle scuole su un argomento molto delicato”.

Pertanto, il sindacato chiede che venga emanata immediatamente una nota integrativa di chiarimento per evitare inutili contenziosi.
Tuttavia, sostiene ancora Rino Di Meglio, “il comma 131 della legge 107/2015, con cui si vieta l’assunzione dei supplenti che abbiano prestato servizio su posti vacanti e disponibili per oltre 36 mesi, a partire dal 2019 sarà causa di innumerevoli ricorsi e probabilmente finirà all’attenzione della Corte Costituzionale”.

Si attendono risposte dal Miur, dato che molti precari rischiano così di restare senza occupazione.

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Fabrizio De Angelis

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