Come abbiamo anticipato due giorni fa, il MI ha messo a punto la nota contenente istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/21.
Si tratta della nota prot. n. 26841 del 5 settembre 2020, con la quale il Ministero, per quanto concerne il personale docente ed educativo, rimanda alla O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 (Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) che ha ridisciplinato l’intera materia relativa al conferimento delle supplenze.
L’attribuzione delle supplenze per l’anno scolastico 2020/21 sarà disposta dalle graduatorie provinciali e di istituto costituite in attuazione dell’OM 60/2020. Le graduatorie di istituto vigenti per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, ad eccezione della prima fascia, non sono più valide.
L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.
La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenza sulla base delle GAE e delle GPS a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione per il relativo insegnamento.
La rinuncia dagli elenchi GAE per il sostegno consente di accettare altra nomina dalla medesima GAE per posto comune.
All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di Messa a Disposizione (MAD).
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.
Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati.
In ogni caso, le domande di messa disposizione rese sotto forma di autocertificazione, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei requisiti da parte dei dirigenti scolastici, compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.
Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il dirigente scolastico può attribuire, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.
I posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di DSGA, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica.
A tal fine sono utilizzate le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’art.554 del D.L. vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75.
Solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L. vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. Il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.
Per quanto riguarda la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee.
A tale proposito, la nota ricorda però che i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi:
a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
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