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Supplenze, abbandono del servizio: ecco cosa accade

Arriva in redazione un quesito da parte di una docente assunta a tempo determinato che chiede: “Per problemi personali dovrò tornare in Calabria dopo aver ottenuto una supplenza fino al 30 giugno in una scuola di Milano. Posso abbandonare il servizio? Cosa succede se rinuncio a portare a termine l’incarico previsto dal mio contratto?”

Per rispondere prendiamo come riferimento il regolamento delle supplenze che spiega cosa accade in questi casi, sia per le supplenze da GaE che da Graduatorie d’istituto.

Abbandono del servizio da GaE

Per quanto riguarda l’abbandono del servizio di un supplente proveniente dalle Graduatorie ad Esaurimento, questo comporta la “perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, per tutto l’anno scolastico in corso“. Quindi in caso di abbandono del posto di un supplente da GaE, per tutto l’anno scolastico 2019/2019 non potrà conseguire altri incarichi.

Abbandono del servizio da Graduatorie di Istituto

Il discorso non cambia se il docente con contratto a tempo determinato proviene dalle graduatorie d’istituto: infatti il regolamento specifica che l’abbandono del servizio comporta “la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento”.

Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria

Bisogna anche ricordare, per quanto riguarda le supplenze nella scuola dell’infanzia e primaria, pur avendo delle specificità che riguardano la mancata accettazione dell’incarico, mantiene tuttavia le stesse regole degli altri colleghi per l’abbandono del servizio. Pertanto, anche in questo caso, l’abbandono dell’incarico comporta “la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento”.

Entro il 30 aprile si può accettare un’altra supplenza

Contestualmente, ricordiamo ai docenti supplenti, che il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha la possibilità, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre. Quindi si può accettare entro il 30 aprile un’altra supplenza risolvendo il contratto già in atto.

Infine, il regolamento riporta anche che il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

 

Fabrizio De Angelis

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