La mannaia del governo si abbatte sulla scuola pubblica. Il ministero dell’istruzione ha emanato la bozza di decreto che detta le regole sui criteri di formazione degli organici del personale. Il dispositivo reca le norme di attuazione della legge finanziaria di quest’anno che, prevede l’impossibilità di disporre incarichi a tempo determinato sugli spezzoni se all’interno dell’istituzione scolastica vi sono docenti di ruolo disposti ad assumere il relativo incarico fino alla concorrenza delle 24 ore settimanali.
Non solo. Il testo normativo colpisce duramente anche i docenti su cattedra orario esterna.
L’articolo 4 del provvedimento, infatti, dispone che gli spezzoni residuati dopo la formazione delle cattedre orario interne
debbano essere assegnati ai docenti con ore a disposizione.
Ecco il testo della norma:
" 1.Al fine della piena valorizzazione dell’autonomia e della migliore quantificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali e di quelle connesse all’integrazione degli alunni portatori di handicap.
2.Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione dei posti all’interno di ciascuna sede principale dell’istituto, e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola.
L’imputazione della titolarità tiene conto, prioritariamente, dell’esistenza di docenti titolari, purché nella sede di titolarità siano disponibili almeno un terzo delle ore. In presenza di più docenti la titolarità è imputata all’una o all’altra sede a seconda del maggior apporto orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
3.Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
4. Gli spezzoni residui dopo la formazione dei posti di cui ai commi precedenti sono utilizzati prioritariamente, ove possibile, per ricondurre fino alla concorrenza delle 18 ore i posti di insegnamento costituiti con orario settimanale inferiore, anche individuando moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, purché sia salvaguardata l’unitarietà dell’insegnamento di ciascuna disciplina.
5. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra non più di due istituzioni scolastiche autonome. In tal caso i posti orario non possono essere costituiti con più di tre scuole e ubicati in più di due comuni.
6. Prima di precedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza , i dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
7 A decorrere dall’anno scolastico 2002-2003 sono disapplicate le disposizioni di cui al decreto 3 aprile 2000 n. 105 concernente l’attuazione dell’organico funzionale in un numero limitato di istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria. La dotazione organica delle istituzioni scolastiche interessate viene gradualmente ricondotta nella configurazione originaria in relazione alle disponibilità di posti vacanti; tali posti vengono soppressi se non coperti da docenti titolari e sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità".
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