Anche quest’anno il Ministero ha fornito indicazioni in materia di supplenze al personale docente, educativo e A.T.A.
La Nota prot. n. 6677 del 12 settembre 2012, indirizzata agli Uffici scolastici regionali, conferma sostanzialmente le procedure, modalità operative e modelli organizzativi contenuti in precedenti analoghe note circa i criteri per l’individuazione delle “scuole di riferimento” e dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
Per il personale docente ed educativo, restano, altresì, confermate le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale::
1 – la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della
possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2 – la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3 – l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base
della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Solo durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è possibile per l’aspirante rinunciare, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
Con riferimento al personale di sostegno, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2011/2012. ovvero in quelle in cui ha titolo ad essere incluso per l’a.s. 2012/13 per effetto delle operazioni conseguenti al piano di dimensionamento della rete scolastica. A tal fine il personale interessato dovrà inviare formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 24 settembre 2012, al Dirigente scolastico della scuola destinataria dei modelli A1, A2 , A2 bis di scelta delle istituzioni scolastiche per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il Dirigente scolastico trasmetterà poi direttamente al sistema informativo il nominativo dell’interessato, qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia, mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio territoriale, perché quest’ultimo provveda all’acquisizione al sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi di aspirante inserito in prima fascia.