La disastrosa esperienza collegata alla legge 107/2015 (con l’algoritmo che assegnava le sedi sulla base dell’ordine di preferenza e non del punteggio, con centinaia di ricorsi accolti) sembra non aver insegnato nulla ai tecnici del Ministero.
Com’è noto, quest’anno ci avevano riprovato con un nuovo algoritmo per l’assegnazione delle supplenze.
Alla pronuncia del Tribunale di Latina (già commentata su questo sito), si sono aggiunte decisioni analoghe di altri tribunali.
Tra le tante, si citano le pronunce del Tribunale di Roma del 12 aprile e quella – ancora più recente – del 27 aprile del Tribunale di Frosinone in composizione collegiale.
C’è da dire che – ad aggravare una situazione già complessa – si è aggiunta una nota dell’USR Lazio- Direzione Generale Ufficio IV del Personale Scolastico, emblematicamente inquadrata nell’Innovazione Tecnologica nelle Scuole – con la quale si è affermato che va considerato rinunciatario non solo chi non ha presentato domanda o ha rinunciato effettivamente alla sede che gli era stata assegnata, ma anche quel docente che non ha ottenuto le sedi richieste.
Se risulta condivisibile la scelta dell’Amministrazione di penalizzare chi ha omesso di presentare la domanda oppure chi – pur avendo ottenuto la sede richiesta – ci abbia poi ripensato, non altrettanto comprensibile risulta la decisione di penalizzare il malcapitato al quale la sede richiesta non è stata assegnata, perché magari attribuita ad un collega che lo precedeva in graduatoria.
Anche perché la sanzione è piuttosto pesante, in quanto il rinunciatario non potrà più conseguire contratti da GAE o GPS per quella classe di concorso, nemmeno sulle disponibilità sopravvenute.
Si consideri che nessuna delle disposizioni ministeriali che regolano la materia (l’OM n.60/2020 e il DM 242/2021) prevede tale penalizzazione per chi non ha ottenuto almeno una delle sedi richieste.
Il D.M. 242 del 30.07.2021 all’art. 4, comma 9, dispone: “La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato”.
L’algoritmo congegnato dal Ministero invece “salta” e penalizza il docente a cui non è stata assegnata alcuna cattedra, senza prevedere un suo “ripescaggio” in un successivo turno di nomina.
E’ dunque l’algoritmo che – come un Grande Fratello – punisce e sanziona chi non ha avuto la fortuna di ottenere la supplenza, anche se la sanzione non è prevista da nessuna disposizione di legge o regolamento.
Nel ginepraio di norme, FAQ e note di chiarimento (che in alcuni caso contribuiscono a creare ulteriore confusione) non si sentiva certo la mancanza di un’ulteriore “fonte del diritto” costituita da un anonimo algoritmo di incerta paternità.
Anche perché- a dispetto della terminologia (“Innovazione Tecnologica nelle Scuole”) – gli ultimi “incidenti” verificatisi in questi giorni (vedi gli errori nelle domande per i concorsi) ci inducono a pensare che sotto questo profilo la strada da percorrere per il Ministero sia ancora molto lunga.
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