E’ intorno al 10 agosto che, con molta probabilità, i candidati inseriti in GAE e in GPS dovranno presentare la domanda al fine di avere assegnata una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno del 2023.
L’O.M. 112 del 6 maggio 2022 all’art.2 comma 4 stabilisce che ultimate le operazioni delle immissioni in ruolo, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:
L’art. 12 della citata O.M. 112, nel regolamentare la procedura per l’assegnazione delle supplenze annuali al 30 giungo e al 31 agosto, afferma che le stesse sono effettuate con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero secondo il seguente ordine: prima le GAE; successivamente le GPS prima fascia e ove dovessero rimare posti disponibili le GPS seconda fascia.
La domanda volta a ottenere la supplenza annuale va presentata entro i termini che saranno comunicati dal ministero, presumibilmente dopo la prima decade di agosto, nella quale i candidati dovranno indicare oltre alla classe di concorso, il tipo di posto e le sedi fino a un massimo di 150 comprensivi di eventuali comuni o distretti, ed eventuali spezzoni orari.
Nel caso in cui un docente nella scelta delle 150 sedi dovesse omettere una o più scuole o sedi, l’omissione sarà considerata dal sistema come rinuncia.
Possono presentare la domanda per le supplenze annuali fino al 31 agosto 2023 e 30 giungo 2023, i candidati inseriti in GAE e in GPS di prima e seconda fascia.
I candidati inseriti in GAE o in GPS che non dovessero presentare la domanda volta a ottenere una supplenza annuale, saranno considerati rinunciatari alle suddette supplenze.
La rinuncia all’incarico da parte di un candidato, esclude il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto, per cui le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura.
Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.
Nel caso in cui un candidato dovesse accettare la nomina, assumere servizio e successivamente abbandonare il servizio stesso sarà escluso dalla possibilità di ottenere supplenze fino al prossimo aggiornamento sia delle GAE sia delle GPS.
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