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Supplenze Ata, chiarimenti dopo l’emanazione della circolare

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È stata pubblicata il 28 agosto 2019 la Circolare annuale sulle supplenze per il 2019/2020, con diverse novità.

  • si può lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto, è anche consentito, prima della stipula del contratto, rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto
  • all’atto della stipula del contratto a tempo determinato, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori possono immediatamente fruire degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL, per cui non occorre prendere servizio (aspettativa, congedo, etc…)
  • resta il diritto alla proroga (in caso di assenze successive del titolare intervallate solo da giorno libero e/o festivo), previsto dal regolamento dei docenti, è valido anche per il personale ATA
  • la priorità nella scelta della sede (L. 104 artt. 21 e 33) si attiva solo all’interno del contingente di posti pre
  • visti
  • richiamata la validità delle due note ministeriali (2116/2015 e 10073/2016) che forniscono indicazioni ai Dirigenti scolastici per sostituire il personale assente anche in deroga alle norme generali.

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