Come abbiamo riportato in precedenza, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare annuale relativa alle supplenze per l’anno scolastico 2018/2019. La circolare riprende quasi per intero il regolamento delle supplenze del 2007, pur presentando diverse novità. In questo articolo parliamo delle supplenze del personale ATA, a cui la circolare dedica uno spazio ad hoc.
La legge di stabilità 2018 ha sancito alcune novità in merito agli assistenti tecnici e amministrativi, che prima dell’approvazione, ovvero che tali profili possono essere sostituiti dopo i primi 30 giorni di assenza. In precedenza, gli assistenti tecnici non potevano essere mai sostituiti, mentre gli amministrativi solo nelle scuole in cui ci fossero in organico meno di tre Assistenti amministrativi.
Per i collaboratori scolastici resta invece il divieto nei primi 7 giorni di assenza, derogato dalla nota Miur 2116/15, che prevede la possibilità di sostituirli anche prima dei 7 giorni, qualora il dirigente scolastico valuti che ci siano problemi per l’incolumità e la sicurezza degli alunni o per l’assistenza agli alunni diversamente abili o per altre esigenze improrogabili di carattere organizzativo che potrebbero “compromettere il diritto allo
studio costituzionalmente garantito”.
In generale, possiamo evidenziare che resta sempre valida la nota Miur 0073 del 14/04/2016 che prevede la possibilità di conferire le supplenze per tutti i profili, nel caso di posti vacanti dovuti a decesso, dimissioni dal servizio e pensionamento in corso d’anno.
Bisogna ricordare, che spesso si verificano durante l’anno momenti di assenza plurale che in molti casi generano caos al servizio.
A tal proposito, vale la pena ricordare la nota 4050/16 dell’USR Emilia Romagna, che può aiutare a garantire, in specifiche situazioni di emergenza, il corretto funzionamento del servizio e il diritto allo studio costituzionalmente tutelato.
Come specifica la Flc Cgil in una guida relativa alle supplenze, bisogna ricordare che il personale ATA non ha l’obbligo contrattuale ad accettare ore aggiuntive per sostituire i colleghi assenti.
Nel caso venga acquisita la loro disponibilità, è opportuno che la contrattazione di scuola definisca limiti e condizioni per la
sostituzione degli assenti, per ridurre il continuo ricorrere a tale procedura, tenuto conto che, anche l’intensificazione in orario di servizio, è un istituto contrattuale che va regolato nel contratto integrativo, retribuito e da utilizzare solo in situazioni di emergenza.
Inoltre, per quanto riguarda la sostituzione dei collaboratori, la stessa legge di stabilità 2015 indica (comma 332) l’utilizzo delle risorse per le ore eccedenti che possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico.
Per gli altri due profili, il FIS dovrà essere riparametrato al fine di accantonare una percentuale da destinare ad AA e AT anche a fronte delle sostituzioni.
LA CIRCOLARE SULLE SUPPLENZE (clicca qui)
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