Con riferimento alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno
scolastico, il M.I. ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali la nota 12278 del 19 maggio 2020, con la quale richiama le precedenti disposizioni in materia.
Il Ministero ribadisce che le proroghe devono essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di reale necessità, qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale. Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione.
Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità, preliminari, integrativi o a situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico.
Si tratta, ad esmepio, degli adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto ATA, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc., per i quali, con particolare, ma non esclusivo riferimento ai collaboratori scolastici, sono a seconda dei casi da garantire prestazioni in presenza.
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