Supplenze Ata, novità per il prossimo anno scolastico. Tutte le info utili
Avviato al Miur il confronto tra amministrazione e sindacati sulla circolare annuale (molto attesa) delle supplenze per l’anno scolastico 2019/2020.
In particolare, segnala la Flc Cgil, il Ministero conferma, per le supplenze Ata, l’impianto degli scorsi anni con alcune modifiche richieste dai sindacati.
Le novità
Viene definito chiaramente che, oltre a poter lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto, è anche consentito, prima della stipula del contratto, rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi fossero cattedre o posti interi. È fatta salva comunque la possibilità del completamento orario anche attraverso il frazionamento di posti interi.
Le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione.
All’atto della stipula del contratto a tempo determinato, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori possono immediatamente fruire degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL, per cui non occorre prendere servizio (aspettativa, congedo, etc…).
Si conferma che il diritto alla proroga (in caso di assenze successive del titolare intervallate solo da giorno libero e/o festivo), previsto dal regolamento dei docenti, è valido anche per il personale ATA.
Si specifica, analogamente a quanto indicato lo scorso anno, che la priorità nella scelta della sede (L. 104 artt. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che, se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31 agosto e così via. La priorità prevista dall’art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.
Per quanto riguarda le riserve Legge 68/99 si precisa che la quota del 50% va calcolata solo sui posti interi (sia al 30 giugno che al 31 agosto) nei limiti della capienza del contingente provinciale di riserve.
Riguardo ai vincoli sul conferimento delle supplenze brevi, nella nota si ribadisce la validità delle due note ministeriali (2116/2015 e 10073/2016) che forniscono indicazioni ai Dirigenti scolastici per sostituire il personale assente anche in deroga alle norme generali. Inoltre, si chiama ancora la norma introdotta dall’art. 1, comma 602, della legge 205 del 27 dicembre 2017, con la quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
Viene ribadito che è preclusa la possibilità di effettuare nomine a tempo determinato sulla dotazione organica aggiuntiva degli ex co.co.co.