Novità per quanto riguarda i contratti e i pagamenti delle supplenze brevi del personale non di ruolo.
Infatti, il Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero dell’Economia ha elaborato un piano di gestione congiunto che si occuperà di monitorare e gestire queste operazioni.
6Il provvedimento, che fa riferimento alla nota 2966 del 1 settembre 2015, riferisce agli istituti scolastici della possibilità di incrociare i dati inseriti dalle segreterie delle scuole con quelli della piattaforma NoiPa, del Ministero dell’Economia.
Come riporta la nota ministeriale, “il processo transitorio di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi del personale non di ruolo verrà, quindi, completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, che assicurerà l’aggiornamento contestuale del Fascicolo personale dei dipendenti”.
La stessa nota 2966 del 1 settembre 2015, ha già informato sulla nuova area Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola disponibile sul SIDI, con nuove funzionalità, per assistere le scuole nella gestione di contratti di supplenze brevi.
A questo punto, saranno le scuole che acquisiranno i contratti relativi alle supplenze, sfruttando le funzionalità fornite dal SIDI.
I contratti saranno trasmessi dal sistema informativo del Ministero dell’istruzione a quello del Ministero dell’economia, in cooperazione applicativa.
Il personale scolastico interessato potrà verificare gli esiti delle procedure direttamente su Polis (progetto POLIS, Presentazione On Line delle IStanze), accedendo tramite username e password dal sito di istanze on line.
Altro dato da sottolineare è che l’avviso del 30 settembre 2015 del Miur ribadisce che per le supplenze brevi, dall’anno scolastico 2015/2016, le pratiche TFR verso l’Ente Previdenziale saranno gestite automaticamente dal MEF e non saranno più in carico alla scuola.
Per quanto riguarda invece il personale A.T.A.(comma 332), la nota indica che “con riferimento al divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza, si rappresenta che il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera Istituzione Scolastica con un’attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall’assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito”.
Sul portale SIDI, cliccando la voce ‘Procedimenti Amministrativi’ si può consultare il manuale utente “Gestione Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa” per una guida all’uso del nuovo sistema.
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